domenica 7 novembre 2010
Scippi di professionalità
sabato 6 novembre 2010
Lettera al Capo del CNVVF Ing. Pini
Chiarissimo Ingegner Pini.
Come ebbi a mio tempo ad evidenziare, in un recente passato trascorso nel sindacato, quando era in me ancora prevalente la convinzione, che questo fosse ancora pregno del significato etimologico che dovrebbe appartenergli di “insieme per la giustizia”, scoprendolo invece dotato di una deludente alterità, è mia ferma convinzione che l’uniforme dei Vigili del Fuoco, debba rappresentare il simbolo e l’orgoglio di essere parte integrante del Corpo ed in quanto tale, di rappresentare ed incarnare l’essenza dei principi universali di tutela e salvaguardia della sicurezza, della pubblica e privata incolumità, principi questi, che indubbiamente ci appartengono. Quando indossiamo l’uniforme, diventiamo responsabili del prestigio dei Vigili del Fuoco, diventiamo noi stessi, simbolo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed è proprio per questo mio convincimento che ho accolto favorevolmente la Sua circolare avente per oggetto: “Utilizzo uniforme di servizio durante eventi e manifestazioni”, quale primo passo volto al risanamento dello svilimento dell’immagine del Corpo al quale si è assistiti sino ad oggi infatti, senza una necessaria inversione di tendenza, mi sarei aspettato di vedere, prima o poi, una uniforme dei Vigili del Fuoco indossata in un raduno neonazista.
Tuttavia mi è apparso quasi istintivo chiedermi, ma soprattutto chierLe: in una ottica di questo genere, è appropriato e consono l’utilizzo dell’uniforme in dotazione, in occasione di scioperi o manifestazioni sindacali o politico-sindacali? Da Torino a Palermo, si assiste ormai da troppo tempo all’incapacità o, talora, alla volontà di non cogliere la differenza tra il rappresentare il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in quanto istituzione che incarna i principi che gli sono propri ed il rappresentare i Vigili del Fuoco in quanto uomini, seppur speciali, ma sempre al servizio di quest’ultimo, una linea di confine che seppur nell’apparenza sottile, nella realtà dei fatti risulta sostanzialmente definita e particolarmente rimarcata.
E’ mia radicata convinzione che, scioperando, manifestando o comunque scendendo in piazza in uniforme, in quel momento, contrariamente a quello che si crede o che si vuole far credere, si diventa riconoscibili verso l’esterno, non già come appartenenti a questa o quella sigla sindacale ma, per inevitabile trascendenza, come Vigili del Fuoco, come Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, come Istituzione dello Stato; così se da un lato non si può (giustamente) rappresentare liberamente il Corpo Nazionale senza essere preventivamente autorizzati, si assiste ad un paradosso per cui un Vigile del Fuoco oggi può liberamente partecipare ad un corteo in rappresentanza di un sindacato, vestendo quell’uniforme, che inevitabilmente porta la sua immagine, in quel preciso momento, ad un livello di rappresentanza superiore, ovvero direttamente riconducibile all’istituzione dei Vigili del Fuoco, dall’altro lato non si può rappresentare il Corpo Nazionale in quanto istituzione, principalmente perché in diverse realtà, la pregressa carenza di organico, non consente di impiegare personale in servizio. Per questa logica, in una manifestazione sindacale, si vedono tante uniformi dei Vigili del Fuoco in una rappresentanza non istituzionale e quasi sempre di “nicchia”, ma stranamente negli appuntamenti nei quali vi è la necessità di rappresentare l’istituzione del Corpo Nazionale, si veda ad esempio i funerali della piccola Sarah Scazzi, i Vigili del Fuoco erano gli unici grandi assenti.
Per queste ragioni vorrei non dover più assistere a sfilate di uomini in uniforme durante manifestazioni sindacali o politico sindacali, in quanto, mentre l’uniforme rappresenta anche me, un sindacato, un partito politico o una mera ideologia, può rappresentarmi come persona, ma sicuramente non rappresenta il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Con la speranza che in un prossimo futuro, possa incontrarla personalmente, nel ringraziarla del tempo dedicatomi Le porgo distinti saluti.
Manduria lì 15 ottobre 2010 V.P. Valentino Prezzemolo
venerdì 5 novembre 2010
RIFLESSIONI SUL COMPARTO SICUREZZA
RIFLESSIONI SUL COMPARTO SICUREZZA.
Di Valentino Prezzemolo
1. Premessa.
La mia breve esperienza in ambito sindacale, mi ha consentito di avere un quadro abbastanza delineato di quanta confusione vige, anche tra gli “addetti ai lavori”, riguardo la collocazione ordinamentale del CNVVF, alle differenze che possono sussistere tra i comparti di negoziazione e gli ordinamenti, ai motivi che hanno portato al nuovo comparto autonomo di contrattazione ecc., che verosimilmente può essere considerata come diretta conseguenza dell’impossibilità o difficoltà di cogliere gli importanti cambiamenti che hanno interessato i Vigili del Fuoco, anche da un punto di vista legislativo.
2. Cenni storici.
2.1 La riforma del pubblico impiego.
Il rapporto di lavoro di una persona alle dipendenze dello Stato o comunque di un altro ente pubblico, veniva denominato rapporto di pubblico impiego, ovvero una tipologia di impiego non riconducibile e nettamente differenziato, rispetto a quella di tipo privatistico. Nel corso degli anni si è avviato un processo di rivisitazione di tale concetto a livello giuridico, che ha comportato radicali e profonde trasformazioni del pubblico impiego, mutando la natura giuridica del rapporto, considerato non più di natura pubblicistica ma privata, si è assistiti così alla privatizzazione del diritto del lavoro pubblico, mediante la modifica delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; i rapporti di lavoro del pubblico impiego contrattualizzato venivano pertanto ricondotti al diritto privato. Percorso normativo che inizia con la legge delega conferita al Governo con la Legge 23 ottobre 1992 n. 421 a cui fa seguito il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29, fino a giungere alla formulazione del D.Lgs 165/2001 con le successive modifiche apportate sia dalla Legge 145/2002 che dalla recente Legge 4 marzo 2009 n. 15.
Tale riforma aveva come finalità quella di attuare un consistente risparmio in termini economici, venendo meno quei benefici tradizionalmente riconosciuti al pubblico impiego e che lo differenziavano dal privato. Si preannunciavano così in questo ambito, tutta una serie di tagli, dai quali però il legislatore volle tutelare alcune categorie espressamente individuate, alla luce delle peculiarità delle funzioni da queste svolte, inserendole nell’articolo 3 del Decreto Legislativo 165/2001, per le quali il rapporto di lavoro restava disciplinato dai rispettivi ordinamenti; più nello specifico vennero esclusi dal processo di privatizzazione quei rapporti di lavoro collegati all’esercizio di potestà pubbliche e quindi titolari di funzioni pubbliche,
2.2 La nascita del comparto autonomo Vigili del Fuoco soccorso pubblico e difesa civile.
Anche il CNVVF fu inevitabilmente interessato dalle dinamiche del citato processo di riforma pertanto, essendo anche i Vigili del Fuoco titolari dell’esercizio di potestà e funzioni pubbliche, furono salvaguardati dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, annoverandoli tra il personale in regime di diritto pubblico, mediante l’articolo 3 comma 1 bis[1] del Decreto Legislativo 165/2001.
Precedentemente i Vigili del Fuoco rientravano nel comparto di contrattazione delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, più comunemente noto come Comparto Aziende, che raggruppava oltre ai VVF, l'ANAS, la Cassa Depositi e prestiti, le Poste e Telecomunicazioni ecc., tale collocazione del CNVVF risultava assolutamente non idonea, a seguito della riforma del pubblico impiego, in quanto unico soggetto che vedeva le fonti regolatrici del rapporto d’impiego ricondotte al diritto pubblico, a differenza di tutti gli altri il cui rapporto di lavoro veniva ricondotto al diritto privato, pertanto a realtà regolatrici del rapporto d’impiego assolutamente e sostanzialmente differenti tra loro.
Nasce così la necessità di una necessaria ed idonea collocazione del CNVVF in un comparto negoziale disciplinato da regole di natura pubblicistica, mediante due possibili soluzioni, o la creazione di un autonomo comparto di negoziazione, che avrebbe comportato un notevole dispendio di risorse (anche economiche), o far confluire i Vigili del Fuoco in un comparto già esistente.
Al fine di valutare la seconda soluzione, occorre evidenziare quali fossero quelle categorie che, analogamente ai Vigili del Fuoco si trovavano in un regime di diritto pubblico, ai sensi del citato articolo 3 del Decreto Legislativo 165/2001 rubricato, appunto, come "Personale in regime di diritto pubblico", dalla stessa disposizione di legge, emerge che sottratte al processo di privatizzazione furono le seguenti categorie lavorative:
a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
b) avvocati e procuratori dello Stato;
c) personale militare e delle forze di polizia;
d) personale della carriera diplomatica e prefettizia;
e) enti che svolgono la loro attività in particolari materie (funzioni creditizie e valutarie; tutela del risparmio, borse, concorrenza nel mercato ecc.);
f) professori e ricercatori universitari;
Inevitabilmente, la scelta di una possibile collocazione compartimentale, non poteva che ricadere sul personale delle forze di polizia, era arduo pensare alla possibilità di individuare regole contrattuali comuni a magistrati, avvocati o professori universitari. Nasce così la legge delega 252/2004 ed il decreto legislativo 217/2005.
A tale proposito occorre evidenziare come non abbia fondamento giuridico la proposta di alcune realtà sindacali di collocare i Vigili del Fuoco in un ipotetico comparto che ricomprenda il personale della protezione civile o di altre similari amministrazioni dello stato, in quanto le fonti regolatrici del rapporto d’impiego sono sostanzialmente differenti, in quanto, come già affermato in precedenza, per i primi sono riconducibili al diritto pubblico, per le seconde invece al diritto privato, pertanto un eventuale comparto nel quale possono confluire i Vigili del Fuoco, può ricomprendere solo ed esclusivamente il personale di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 165/2001.
2.3 Differenze tra comparti ed ordinamenti.
In parte la confusione che si è generata attorno alla collocazione ordinamentale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è riconducibile al fatto che taluni soggetti non siano stati in grado di cogliere le differenze che possono sussistere tra gli ordinamenti ed i comparti di negoziazione, ho volutamente utilizzato il condizionale in quanto può accadere che si possano far confluire gli uni negli altri.
Un comparto di negoziazione può essere definito come l'ambito di contrattazione di particolari realtà lavorative, può tuttavia accadere che si ravvedano necessità aggregative (spesso volte ad ottenere una maggiore forza rappresentativa) di realtà talora anche diverse tra di loro, accomunate da elementi che non sono necessariamente riconducibili alle caratteristiche ordinamentali. Facciamo un esempio, come già affermato in precedenza, prima della legge delega 252 del 2004, ovvero prima dell'emanazione del decreto attuativo 217 del 2005 i Vigili del Fuoco rientravano nel Comparto Aziende, quindi si trovava a coesistere con realtà ordinamentali sostanzialmente differenti tra loro. Dopo la riforma i Vigili del Fuoco transitarono in un autonomo contratto di negoziazione attraverso il DLgs 217/05 che, oltre a determinare il procedimento negoziale e le regole dello stesso, servì alla rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali ecc. (citando testualmente la legge 252), rendendo così estremamente sottile la linea di demarcazione tra ordinamento del personale e comparto di negoziazione.
Esattamente il contrario di quanto invece accadde alla Polizia ed ai Corpi inseriti nel comparto sicurezza, infatti la legge 121/81 rappresenta l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e pertanto l'ordinamento della Polizia di Stato, sostanzialmente differenziato (seppur legato sotto alcuni aspetti) al comparto di negoziazione definito comparto sicurezza, che nasce e viene disciplinato attraverso norme di partecipazione negoziale comuni, dal decreto legislativo 195/95. In questo caso gli ordinamenti sono separati (come avveniva per i VVF nel Comparto Aziende), ma per avere maggiore peso politico-negoziale, si sono decise procedure contrattuali comuni, che non interferiscono, sempre analogamente a quanto avveniva nel Comparto Aziende, nei rispettivi ordinamenti.
2.4 L’ordinamento della Polizia di Stato e la legge 121/81.
Il possibile inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel comparto di negoziazione definito “comparto sicurezza e difesa” ha caratterizzato il dibattito sindacale degli ultimi anni, influenzando radicalmente alcune ideologie sindacali. Tuttavia, le confusioni di cui al precedente paragrafo, tra ordinamenti e comparti di negoziazione, hanno influenzato anche il dibattito sul comparto sicurezza, determinando numerose confusioni che hanno contribuito a perdere di vista i reali obbiettivi, prospettano aspettative che difficilmente potranno essere soddisfatte attraverso il percorso indicato.
Occorre così distinguere l’ordinamento della Polizia di Stato e dell’Amministrazione di Pubblica sicurezza dal comparto di negoziazione delle forze di polizia ad ordinamento sia civile che militare e delle Forze armate.
L’ordinamento della Polizia di Stato e la sua evoluzione sindacale e negoziale, passa per due tappe fondamentali, che sono, la legge 121/81 e la successiva istituzione del comparto sicurezza. Con la prima, comunemente definita, legge di riforma, si è avviato il processo di smilitarizzazione della polizia, ed una sua libera sindacalizzazione, che trova una sua più ampia applicazione, con la successiva istituzione del comparto sicurezza.
Già da una prima lettura del testo della legge 1 aprile 1981 n. 121, si possono intuire quelle che sono le disposizioni contenute ed ai soggetti ai quali vengono riferite, leggiamo infatti “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”. Occorre a questo punto chiarire cosa si intenda per Amministrazione di pubblica sicurezza, accorre in nostro aiuto l’articolo 3 che afferma innanzitutto che essa è civile (smilitarizzazione della Polizia di Stato), riconoscendo poi le strutture che la compongono, facendo riferimento all’articolo 4 che individua il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (organizzato secondo le previsioni del successivo articolo 5) ed all’articolo 31, che la vede altresì composta, ad esempio, da questure, commissariati, reparti mobili ecc.
Tanto per esprimere in maniera più chiara il concetto, la legge 121/81 rappresenta il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, così come il decreto legislativo 217/05 rappresenta il nuovo ordinamento dei Vigili del Fuoco,.
I principi fondamentali della legge di riforma 121/81, si possono riassumere per brevità in:
· smilitarizzazione;
· unificazione nella Polizia di Stato dell’ormai disciolto Corpo delle Guardie di PS, del disciolto Corpo della Polizia Femminile e del personale del ruolo civile della P.S.;
· pari opportunità tra uomo e donna, specie nei concorsi di accesso, ma anche con particolare riferimento al trattamento economico e di mansione;
· sindacalizzazione (seppur con determinate restrizioni) della Polizia di Stato mediante il combinato disposto dagli articoli 82 ed 83 della legge in oggetto;
· contrattazione collettiva su tutte le materie oggetto del rapporto di lavoro;
Il tutto ovviamente, senza fare riferimento alcuno al comparto sicurezza, infatti il progetto comparto sicurezza trova realizzazione grazie all’impegno, confluito in un progetto politico sindacale, degli agenti della Polizia di Stato e più in generale degli operatori della pubblica sicurezza, al fine di ottenere un autonomo comparto di negoziazione, contro la previsione di inserimento nel comparto ministeri, al pari di tutti gli altri dipendenti dello Stato, in questo modo scongiurato.
2.5 La nascita del comparto sicurezza ed il Decreto Legislativo 195/95.
La specificità e la peculiarità del ruolo istituzionale degli operatori della sicurezza, furono le premesse alla base dell’esigenza di creare un autonomo comparto di negoziazione, che ricomprendesse le forze di polizia ad ordinamento civile, le forze di polizia ad ordinamento militare e le forze armate.
Nel 1995, ovvero 14 anni dopo l’emanazione della legge 121, a conclusione di un travagliato percorso politico sindacale, si giunge all’istituzione di un autonomo comparto di negoziazione che regola la contrattazione degli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate, infatti con il Decreto Legislativo 195/95 si istituisce il comparto sicurezza.
Il Decreto Legislativo 195/95, da attuazione alla legge delega 6 marzo 1992 n. 216 la quale, all’articolo 2, conferisce al Governo della Repubblica la delega ad emanare un Decreto Legislativo che definisca, nel rispetto dei principi fissati dagli ordinamenti di settore e stabiliti dalle vigenti leggi, le procedure del rapporto di impiego delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, secondo i principi della legge 1 aprile 1981 n. 121, includendo in tale contesto anche le Forze Armate. Il Decreto Legislativo 195/95 rappresenta così la riforma della contrattazione collettiva, che porterà all’istituzione del comparto sicurezza. Infatti l’articolo 1 del Decreto Legislativo in oggetto, rubricato “Ambito di applicazione” stabilisce “Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva …”. Lo stesso provvedimento legislativo è alla base di una forma di partecipazione dei Corpi del comparto sicurezza, seppur consultiva, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.), così come previsto dall’articolo 8- bis.
2.6 Conclusioni.
Da quanto in precedenza esposto si evince che il comparto sicurezza non nasce e non viene disciplinato dalla legge 121/81, ma dal decreto legislativo 195/95.
3 I Vigili del Fuoco nel comparto sicurezza, quale strada?
3.1 Cosa è l’articolo 16 della legge 121/81.
Come affermato in precedenza, l’articolo 16 della legge 121/81 non rappresenta il comparto sicurezza, tanto è vero che le Forze armate sono ricomprese nel comparto sicurezza, ma non sono contemplate nell’articolo in precedenza enunciato.
A questo punto occorre precisare cos’è l’articolo 16 della legge 121/81 al fine di fare chiarezza e cercare porre ordine nell’immensa confusione che si è generata proprio attorno al comparto sicurezza ed all’articolo appena citato.
Analizziamone il testo:
16. Forze di polizia.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Già dalla rubrica dell’articolo, si intuisce la sua valenza, leggiamo infatti: “Forze di polizia”, individuando pertanto quelle che sono le forze di polizia e che possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica. Si badi bene che quanto stabilito dall’articolo in oggetto, non significa che solo le forze di polizia possono occuparsi di servizi di ordine e sicurezza pubblica (se così fosse i Vigili del Fuoco sarebbero istituzionalmente delegittimati, cosa che in realtà sappiamo non essere), ma individua invece quelle che sono le forze di polizia che possono occuparsi, anche in concorso, dei servizi di sicurezza ed ordine pubblico.
Continuando nell’esame dell’articolo 16 troviamo una previsione di salvaguardia infatti vengono fatte salve le normative dei vigenti ordinamenti, cosa che riveste una fondamentale importanza, in quanto da essa si deduce che, anche qualora i Vigili del Fuoco fossero inseriti nell’articolo 16 della Legge 121/81, per il Corpo Nazionale continuerebbe ad essere vigente il Decreto Legislativo 217/2005, venendosi così a creare una sorta di paradosso normativo che impedirebbe al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di entrare a fare parte del comparto sicurezza, analizziamone le ragioni:
Come affermato in precedenza, un comparto di negoziazione può essere definito come l'ambito di contrattazione di particolari realtà lavorative, quindi l’insieme di quelle regole comuni che definiscono il procedimento negoziale, occorre già da subito evidenziare come all’interno della Legge 121/81, al contrario di quanto invece accade con il Decreto Legislativo 217/2005, non vengono definiti ne comparti di negoziazione ne tantomeno regole e procedure contrattuali, confermando quella realtà che vuole la Legge 121/81 quale normativa volta alla definizione ed alla disciplina di uno specifico ordinamento e non invece definizione di uno specifico comparto di negoziazione. Supponiamo adesso che il CNVVF sia inserito nell’articolo 16 della Legge 121/81, indubbiamente la prima conseguenza che si verrebbe a determinare, sarebbe l’individuazione dei Vigili del Fuoco quale forza di polizia, così come individuata dalla legge in oggetto (non mi esprimo nel merito dell’opportunità di tale effetto in quanto questione più utile al dibattito politico sindacale che alle finalità del presente documento), occorre a questo punto però comprendere con quali regole e con quali altri soggetti negoziali i Vigili del Fuoco andrebbero a contrattare, non essendo previste, come già affermato, dalla Legge 121/81 ne regole di contrattazione, ne ambiti compartimentali che, per le forze di polizia e per le Forze Armate (queste ultime non contemplate come ovvia che sia nella legge 121/81), vengono disciplinate dal Decreto Legislativo 195/95. Verrebbe in questo caso, a dirimere la controversia, lo stesso articolo 16 della legge in oggetto, nella parte in cui salvaguarda le normative dei vigenti ordinamenti, essendo pertanto in ragione di questa previsione, ancora vigente il Decreto Legislativo 217/2005, i Vigili del Fuoco andrebbero a contrattare con le regole previste dal citato decreto legislativo e pertanto nell’ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato Vigili del Fuoco e soccorso pubblico. Quindi paradossalmente lo stesso articolo 16 della Legge 121/81 salvaguardando le norme ordinamentali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, garantirebbe la vigenza dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 217/2005[2] che di fatto impedirebbe al CNVVF l’ingresso nel comparto sicurezza e quindi nell’ambito di contrattazione proprio delle forze di polizia, stabilendo che il procedimento negoziale avviene nell’ambito del comparto autonomo Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, inoltre la vigenza dell’articolo 35 del Decreto Legislativo [3]impedirebbe di contrattare insieme agli altri Corpi di cui all’articolo 16 della Legge 121/81 in quanto stabilisce che il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica. Sintetizzando quindi, senza una radicale riforma del citato Decreto Legislativo 217/2005 e della Legge delega 252/2004, si otterrebbe il solo risultato di divenire una forza di polizia, essendo preclusa dalla vigente normativa sia il transito nel comparto sicurezza che la possibilità di contrattazione insieme ad una delegazione negoziale del comparto sicurezza.
Tuttavia qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che l’applicabilità dell’articolo 43 della Legge 121/81 che estende il trattamento economico della Polizia ai Corpi dello Stato di cui all’articolo 16 della stessa Legge 121/81, potrebbe portare benefici al economici ai Vigili del Fuoco, anche in questo caso tuttavia, senza una radicale riforma del Decreto Legislativo 217/2005 e della Legge delega 252/2004, si verrebbe a generare una sorta di paradosso ed una sicura confusione legislativa, infatti se è pur vero che l’applicazione dell’articolo 43 determinerebbe l’estensione ai Vigili del Fuoco del trattamento economico della Polizia, sarebbe anche vero il fatto che l’articolo 2 comma 1 della Legge 252/2004 [4]stabilisce che deve essere il Decreto Legislativo 217/2005 a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego ed il trattamento economico dei Vigili del Fuoco, previsione attuata dall’articolo 36 [5]dell’ordinamento dei Vigili del Fuoco che prevede tra le materie di negoziazione il trattamento economico fondamentale e accessorio. Quindi norme di legge esattamente contrapposte le une alle altre, ovvero l’articolo 43 della Legge 121/81 contrapposta alle previsioni dell’articolo 2 comma 1 della Legge 252/2004 e l’articolo 36 del Decreto Legislativo 217/2005.
Abbiamo affermato che la Legge 121/81 non contiene al suo interno ne regole di contrattazione, ne la definizione di un comparto di negoziazione, occorre a questo punto capire in base a quali disposizioni si vengono a definire le regole di contrattazione ed il relativo comparto di contrattazione, la risposta è da ricercarsi, come affermato in precedenza nel Decreto Legislativo 195/95 che, come si può leggere nel testo dello stesso decreto, rappresenta: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate", inoltre dalla lettura dell’articolo 1 abbiamo una ulteriore conferma: “Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo”, si ha così la nascita del comparto sicurezza che disciplina i contenuti del rapporto d’impiego del personale delle forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze Armate, in parole povere si disciplina la partecipazione alla contrattazione negoziale.”.
Quindi il comparto sicurezza nasce con il Decreto Legislativo 195/95 che contiene tutte le regole che ne disciplinano il procedimento negoziale.
4 Conclusioni.
Prima di trarre le dovute conclusioni, occorre precisare che lo scopo del presente documento non è quello di esprimere un giudizio di merito sull’opportunità di transitare o meno nel comparto sicurezza, tanto è vero che il sottoscritto è fermamente convinto della necessità di perseguire un indirizzo di rappresentanza negoziale comune agli altri Corpi dello Stato per rafforzare il peso contrattuale, non solo del CNVVF ma di tutti gli attori del processo contrattuale, mediante l’inserimento dei Vigili del Fuoco nel comparto sicurezza; scopo del documento è quello di definire un percorso efficace di raggiungimento di tale obbiettivo, contro le teorie estremamente semplicistiche di alcuni soggetti sindacali, che non pongono in essere atti di indirizzo concreti al raggiungimento di dette finalità, in ragione di ciò occorre evidenziare come l’articolo 16 della Legge 121/81 non rappresenta il comparto sicurezza, ma l’ordinamento della Polizia di Stato e dell’Amministrazione di Pubblica sicurezza, che l’inserimento dei Vigili del Fuoco nell’articolo 16 non comporterebbe alcun transito in un comparto di negoziazione diverso da quello attuale e nessuna equiparazione economica senza le modifiche al Decreto Legislativo 195/95 (istitutivo del comparto sicurezza e delle comuni regole e procedimenti negoziali), alla Legge 252/2004 ed al Decreto Legislativo 217/2005, senza le quali l’articolo 16 della Legge 121/81 non fa altro che determinare un inesorabile ed inevitabile allontanamento dallo stesso comparto sicurezza, anche a causa di tutta una serie di contrapposizioni legislative.
[1] Art. 3 Personale in regime di diritto pubblico.(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1. bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1. ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
[2] Art. 34 del Decreto Legislativo 217/2005.
Ambito di applicazione 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».
[3] Art. 35 del Decreto Legislativo 217/2005.
Delegazioni negoziali 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.
[4] Articolo 2 comma 1 della Legge 252/2004:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico» (omissis)
[5] Articolo 36 del Decreto Legislativo 217/2005
1. Formano oggetto del procedimento negoziale:a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;e) i criteri per la mobilità a domanda;f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;g) la reperibilità;h) il congedo ordinario e straordinario;i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;l) i permessi brevi per esigenze personali;m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
domenica 31 ottobre 2010
MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA. Di Valentino Prezzemolo
Il presente documento risulta essere sostanzialmente diviso in due parti, la prima sintetizza quella che è la struttura della manovra di finanza pubblica e le innovazioni introdotte dalla normativa vigente, al fine di rendere più comprensibile la lettura della manovra stessa, la seconda parte tratta invece più nello specifico quanto disposto riguardo i Programmi e le Missioni del Ministero dell’Interno, in particolare quelle che rivestono maggiore interesse per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (ad esempio le assunzioni per il 2011 e le decurtazioni negli stanziamenti che dovrebbero essere compensate grazie alle rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa). Quanto di seguito riportato rappresenta una sintesi ed una semplificazione di vari documenti ufficiali sulla materia. Buona lettura
La Legge 196 del 31 dicembre 2009 ha modificato le regole di gestione del bilancio e della finanza pubblica, adeguandole all’ordinamento comunitario, oltre che al processo di attuazione del federalismo fiscale che ha definito tutta una serie di nuovi rapporti economico-finanziari tra lo Stato e gli enti decentrati.
L’obbiettivo, oltre al coinvolgimento di tutti i livelli nella programmazione finanziaria, è quello di una maggiore trasparenza delle previsioni di entrata e di spesa, anche in relazione agli obblighi comunitari. Per il raggiungimento di dette finalità, il bilancio dello Stato viene classificato per missioni e programmi, affidati ad un unico centro di responsabilità, evitando pertanto ogni possibile sovrapposizione, così come verrà in seguito approfondito.
La programmazione finanziaria, ovvero la manovra di finanza pubblica, deve necessariamente articolarsi su un arco temporale triennale ed al fine del perseguimento delle finalità in oggetto, vengono adottati i seguenti strumenti di programmazione:
- Relazione sull’economia e la finanza pubblica, che il Governo è obbligato a presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno, che consiste nell’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica sia per l’anno in corso che per il biennio successivo, anche alla luce degli effetti della manovra approvata nell’anno precedente;
- Decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo è obbligato a presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, sostituisce in sintesi il DPEF ovvero il documento di programmazione economica e finanziaria; riporta gli obbiettivi della politica economica e le previsioni economiche di finanza pubblica su base triennale, con riferimento anche al quadro economico finanziario internazionale; contiene l’aggiornamento delle previsioni dell’anno in corso, nonché i flussi di entrata e di uscita, vengono inoltre valutati gli scostamenti rispetto agli obbiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici; al suo interno possono essere indicati eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
- Disegno di legge di stabilità (che prende il posto della legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio: che vanno presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; entrambi compongono la manovra triennale di finanza pubblica, che contiene ovviamente tutte le misure necessarie a realizzare gli obbiettivi programmatici indicati nel DFP; la legge di stabilità provvede alla regolazione annuale, al fine di ottenere gli adeguamenti necessari al raggiungimento degli obbiettivi prefissati, al contrario di quanto accadeva in passato, nella legge di stabilità non potranno essere contenute disposizioni che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia. Al suo interno possono essere operate azioni di fissazione dei saldi, variazione di aliquote fiscali o infine misure correttive di leggi di spesa che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa; vengono escluse norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché gli interventi di natura localistica o microsettoriale.
- Disegno di legge di assestamento: che va presentato alle Camere entro il mese di giugno di ogni anno;
- Disegni di legge collegati alla manovra finanziaria: ovvero tutti i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria e che vanno presentati entro il mese di febbraio. Tali disegni di legge devono essere indicati dal Governo nella Decisione di Finanza pubblica.
- Relazione sull’economia e la finanza pubblica: viene presentata dal Governo alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno, contiene l’analisi dell’andamento dell’economia, del conto economico e di cassa delle amministrazioni pubbliche dell’anno precedente, nonché l’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche di finanza pubblica per il periodo di previsione della Decisione di finanza pubblica;
- Aggiornamento del Programma di stabilità: va presentato al Consiglio dell’UE ed alla commissione europea secondo apposito calendario approvato dalla stessa comunità europea e presentato alle Camere 15 giorni prima della scadenza concordata in sede europea.
Al fine di meglio comprendere la manovra di finanza pubblica nel suo complesso, occorre individuare le unità di voto parlamentare che hanno sostituito le unità previsionali di base. Le unità di voto parlamentare sono individuate:
- Per le entrate con riferimento alla tipologia, volendo semplificare ulteriormente, le l’unità di voto sono costituite, per le entrate tributarie dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).
- per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; volendo semplificare, come vedremo di seguito le Missioni rappresentano "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica", ogni Missione si articola poi in più Programmi.
Come è ovvio che sia, il bilancio è composto da entrate e da spese, le entrate sono ripartite come di seguito riportato:
- titoli, a seconda della propria natura, tributaria o extratributaria (rispettivamente Titoli I e II), che provengano dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali o dalla riscossione di crediti (Titolo III), dall’accensione di prestiti (Titolo IV) quindi con il ricorso al mercato finanziario;
- ricorrenti e non ricorrenti , a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
- tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
- categorie, secondo la natura dei cespiti;
- capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione, in parole povere una ripartizione dell’unità di voto.
Per quanto concerne invece le voci di spesa esse sono ripartite, come anticipato in precedenza, in:
- missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- programmi, ossia le unità di voto parlamentare, finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni. I programmi suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale)
- capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli rappresentano le unità di gestione e rendicontazione e sono classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.
Occorre altresì precisare che la dotazione finanziaria dei programmi di spesa è distinta in spese correnti e spese d’investimento, mentre risulta ripartita in spesa rimodulabile (autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo e quindi il limite massimo di spesa, o spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) e spesa non rimodulabile (ovvero quelle sulle quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, quindi vincolate a meccanismi o parametri, determinati da leggi o da altri atti normativi che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, come pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui).
Risulta estremamente importante sottolineare che Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.
MINISTERO DELL’INTERNO E CORPO NAIZONALE VIGILI DEL FUOCO.
Fatta questa tanto ostica quanto necessaria premessa, passiamo al disegno di legge di bilancio per il 2011 che risulta suddiviso in 34 missioni e 173 programmi.
Per quanto riguarda il Ministero dell’Interno, risulta essere oggetto dei tagli delle dotazioni finanziarie di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 78/2010 (Legge 122/2010), per cui le suddette riduzioni delle dotazioni finanziarie risultano essere pari a 118.7 milioni di euro per il 2011, 120.5 milioni di euro per il 2012 e 122.8 milioni di euro per il 2013, le riduzioni degli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato, per quanto concerne il Ministero dell’Interno, risultano essere pari a 799 milioni di euro per il 2011 ( 413.7 milioni di euro nel 2009 e 46202 milioni di euro nel 2010).
Gli stanziamenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno per il 2011, ammontano a 25.322,5 milioni di euro, di cui 24.151,6 milioni di euro per la parte corrente (per oltre un terzo riconducibili alle spese per il personale, pari a 8.797,4 milioni di euro), 1.055,6 milioni di euro in conto capitale e 115,3 milioni di euro di rimborso di passività finanziarie.
Per il 2012 e il 2013 sono previste spese per 22.835,7 milioni di euro per la parte corrente e 1.012,4 milioni di euro per la parte in conto capitale per il 2012 e 22.982,4 milioni di euro per la parte corrente e 970,359 milioni di euro per la parte capitale per il 2013.
Le spese complessive previste dal bilancio assestato per l’anno 2010 sono pari a 28.671,9 milioni di euro, di cui 26.757,1 milioni di euro di parte corrente e 1.914,8 milioni di euro in conto capitale. Lo stato di previsione del Ministero per il 2011 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione delle spese pari a 3.349,4 milioni di euro (non si è però tenuto conto della voce del rimborso del debito pubblico).
Per quanto riguarda le altre Missioni facenti capo al Ministero, nell'ambito della missione relativa al Soccorso civile resta invariato, il Programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile, mentre il Programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico registra un decremento di 80 milioni di euro, risultante in parte da un trasferimento di risorse correlato all’introduzione del “cedolino unico” ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 191/2009.
Per quanto riguarda invece il programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile a seguito del taglio disposto dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 78/2010, si è determinata una riduzione complessiva per il triennio 2011-2013 del 32% complessivo. A questo proposito viene segnalato che “l’entità di tali decurtazioni ha accentuato notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l’espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. La presenza di un così evidente squilibrio, in sostanza, rende vano un efficace tentativo di rimodulazione delle dotazioni iniziali che, necessariamente, debbono subire delle sostanziali integrazioni per far fronte alle spese incomprimibili”.
Nell’ambito del programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico con riferimento alla categoria “reddito da lavoro dipendente”, si specifica che in applicazione del D.L. 78/2010, per il blocco degli effetti economici delle progressioni carriera non è stato considerato alcun tipo di passaggio a qualifiche superiori “che sarà disposto, anche con decorrenze retroattive, nell’anno 20011”. Inoltre si specifica che la vigente normativa “consente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di operare assunzioni da turn over sulla base del 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Ciò consentirà nel 2011 di procedere a 1.000 nuove assunzioni – di cui 900 nella qualifica di Vigili del fuoco e 100 di quella di operatore.
Occorre tuttavia evidenziare come la possibilità di rimodulazione delle autorizzazioni di spesa, alcune autorizzazioni di spesa siano state appunto, rimodulate dal disegno di legge di bilancio, per cui nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, è previsto un aumento dell’11,1 per cento degli stanziamenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che passa da 2.115.041 a 2.350.045 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.