Ai gentili visitatori

Purtroppo in questi ultimi anni, il sindacato sta vivendo una forte crisi a causa di innumerevoli errori commessi nel passato e che continuano a ripetersi nel presente, determinando sentimenti di forte sfiducia. Lo scopo è quello di creare uno spazio di discussione e di critica costruttiva, svincolato da logiche sindacali, nella connotazione negativa che il termine ha acquisito.

lunedì 21 giugno 2010

Differenze tra ordinamenti e comparti

(Tratto dal mio post sul forum discontinui)
Secondo il mio personale parere, il tutto è riconducibile alle differenze che possono sussistere tra gli ordinamenti ed i comparti di negoziazione, il condizionale è d'obbligo dal momento che spesso accade che si tende a far confluire gli uni negli altri. Mi spiego meglio, un comparto di negoziazione può essere definito come l'ambito di contrattazione di particolari realtà lavorative, accade poi che si ravvedano necessità aggregative (spesso volte ad ottenere una maggiore forza rappresentativa) di realtà talora anche diverse, accomunati da elementi che non sono necessariamente riconducibili alle caratteristiche ordinamentali, faccio un esempio, prima della legge delega 252 del 2004, ovvero prima dell'emanazione del decreto attuativo 217 del 2005 i Vigili del Fuoco rientravano nel comparto di contrattazione delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, più comunemente noto come Comparto Aziende, che raggruppava oltre ai VVF, l'ANAS, la Cassa Depositi e prestiti, le Poste e Telecomunicazioni ecc., quindi realtà ordinamentali sostanzialmente differenti tra loro. Dopo la riforma i VVF transitarono in un autonomo contratto di negoziazione attraverso il dlgs 217/05 che, oltre a determinare il procedimento negoziale e le regole dello stesso, servì alla rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali ecc. (ho citato testualmente dalla legge 252), rendendo così estremamente sottile la linea di demarcazione tra ordinamento del personale e comparto di negoziazione.

Esattamente il contrario di quanto accadde alla Polizia ed ai Corpi inseriti nel comparto sicurezza, infatti la legge 121/81 rappresenta l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che pertanto è l'ordinamento della Polizia di Stato, sostanzialmente differenziato (seppur legato sotto alcuni aspetti) al comparto di negoziazione definito comparto sicurezza di cui al decreto legislativo 195/95. In questo caso gli ordinamenti sono separati (come avveniva per i VVF nel Comparto Aziende), ma per avere maggiore peso politico-negoziale, si sono decise procedure contrattuali comuni, che non interferiscono, sempre analogamente a quanto avveniva nel Comparto Aziende, nei rispettivi ordinamenti.

Rispondendo pertanto alla tua domanda, il mancato inserimento nel comparto sicurezza (se intendiamo per tale il dlgs 195/95), non può essere ricondotto a differenze ordinamentali e pertanto riconducibili all'ordine pubblico, l'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla confusione generatasi ed abbondantemente discussa nei post precedenti.

giovedì 17 giugno 2010

APPROFONDIMENTI

Dalle numerose mail di richiesta di chiarimenti riguardo la questione dell’articolo 16 della legge 121/81 che non ci porta nel comparto sicurezza e pertanto della necessità di modifica, a tale proposito, del decreto legislativo 195/95, stante la complessità della materia trattata, si rende necessario un ulteriore approfondimento.

Analizziamo l’articolo 16 della legge 121/81:

16. Forze di polizia.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

L’articolo 16 individua pertanto quelle che sono le forze di polizia e che possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica. Supponiamo pertanto che si riesca ad ottenere l’inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel citato articolo 16, ovviamente, come lo stesso articolo prevede, vengono fatte salve le normative dei vigenti ordinamenti, pertanto continuerebbe ad essere vigente per i Vigili del Fuoco il decreto legislativo 21/2005.

Il Corpo Nazionale viene così considerato una forza di polizia (cosa che potrebbe essere anche positiva, pertanto non entro nel merito di una scelta di questo genere, anche perché i Vigili del Fuoco rivestono già la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria), si apre un procedimento contrattuale ed i Vigili del Fuoco vanno a contrattazione, non già all’interno del comparto sicurezza, poiché l’articolo 16 della legge 121/81 non determina i procedimenti negoziali, affidati invece al decreto legislativo 195/95, ma secondo la normativa vigente del decreto legislativo 217/2005 ed in particolare dell’articolo 34:

Capo VI
PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Art. 34.
Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

Quindi, ricapitolando l’articolo 16 della legge 121/81 paradossalmente, fa salva proprio quella disposizione del nostro ordinamento che ci impedisce di fatto l’ingresso nel comparto sicurezza, prevedendo un apposito procedimento negoziale che avviene nell’ambito del comparto autonomo denominato Vigili del Fuoco e soccorso pubblico.

Rimarrebbe però sempre l’applicabilità dell’articolo 43 che estende il trattamento economico della Polizia di Stato ai Corpi di cui all’articolo 16 della legge 121/81. Ma supponiamo che, in un particolare periodo storico, caratterizzato da una dilagante crisi economica, che ha costretto il governo ad emanare rigide misure di riduzione della spesa, tradotte nel blocco dei rinnovi contrattuali, nel riconoscere le decorrenze ai soli fini giuridici e non economici delle progressioni di carriera, la riduzione delle finestre per i pensionamenti, la corresponsione della liquidazione in trance, il passaggio dal tfr al tfs e tutto ai fini di un contenimento della spesa pubblica, il governo non sia nelle condizioni di potersi permettere un esborso medio di 350 euro a VF, oltre agli incrementi salariali dei rinnovi contrattuali. Cosa rimarrebbe dell’articolo 16? Solo il riconoscimento dello status di forza di polizia, continuando in ragione di ciò ad essere estraniati dal contesto del comparto sicurezza e pertanto a rincorrere come accaduto per il decreto brunetta, per la specificità o per Dpef e manovre finanziarie.

Partiamo invece da un punto diverso, attraverso un percorso che ha le medesime finalità. Per poter entrare a pieno titolo nel comparto sicurezza occorre innanzitutto una modifica dell’articolo 34 del decreto legislativo 217/2005, che non riconduca il procedimento negoziale del CNVVF all’autonomo comparto di negoziazione denominato Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, fatto ciò occorre individuare un nuovo comparto di negoziazione, nel caso di specie il comparto sicurezza. L’inserimento nel medesimo procedimento negoziale delle forze di polizia, si ottiene attraverso la revisione dell’impianto normativo del decreto legislativo 195/95 ed in particolare (tra gli altri) degli articoli 1 e 2 così come di seguito riportato:

1.

"Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni."


2.
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore, il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;".

Da questo punto in poi si può continuare a lottare per il riconoscimento dello status di forza di polizia al CNVVF attraverso l’inserimento nell’articolo 16 della legge 121/81 o dell’equiparazione economica alla Polizia di Stato attraverso l’articolo 43 della legge 121/81, ma attenzione, a differenza del precedente percorso, nel caso di mancanza di risorse che consentano l’equiparazione, il CNVVF si ritroverebbe comunque inserito nel comparto sicurezza, impedendo così l’aumento del divario nel trattamento economico e giuridico riservato agli altri Corpo dello Stato e non senza niente in mano, come accadrebbe attraverso la sola previsione dell’inserimento nell’articolo 16 della legge 121/81.

lunedì 14 giugno 2010

sabato 12 giugno 2010

Interrogazione parlamentare formazione vigili volontari

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07516
presentata da
PAOLO GRIMOLDI
mercoledì 9 giugno 2010, seduta n.334

GRIMOLDI, CAVALLOTTO e ALLASIA. -
Al Ministro dell'interno.
- per sapere - premesso che:

i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco si trovano in una condizione di obiettiva sofferenza a causa di un assetto normativo che rallenta significativamente l'immissione al loro interno degli aspiranti vigili del fuoco volontari;


la formazione degli aspiranti vigili volontari avviene attualmente a livello di comandi provinciali ed esige tempi lunghi ed incompatibili con le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo;


la formazione dei nuovi autisti volontari avviene attualmente, salvo rari casi, a livello di comandi provinciali ed esige, anche in questo caso, tempi lunghi ed incompatibili con le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo; questo accade nonostante delle disposizioni ministeriali diano la possibilità al personale volontario, in possesso di specifici requisiti, di svolgere questo tipo di formazione;


i tempi di formazione potrebbero essere notevolmente ridotti, e con essi anche i relativi costi, qualora alla funzione formativa potessero direttamente provvedere i medesimi distaccamenti volontari del Corpo sulla base dei loro effettivi bisogni, come avveniva in passato, quando l'attività era curata direttamente dai capi distaccamento, che assicuravano il regolare espletamento dei programmi ministeriali previsti;


per accelerare la formazione dei vigili volontari da immettere nei distaccamenti volontari potrebbe altresì essere utile separare gli iter formativi degli aspiranti vigili volontari destinati a questi ultimi da quelli previsti per gli aspiranti vigili volontari interessati soltanto ai richiami di venti giorni nei distaccamenti permanenti, che sono numericamente prevalenti -:


quale sia l'intendimento del Governo in merito all'opportunità di restituire ai capi distaccamento volontari il compito di formare i nuovi vigili del fuoco volontari ed al personale volontario in possesso di specifici requisiti la possibilità di formare i nuovi autisti; oppure di prevedere la formazione di istruttori professionali volontari abilitati a svolgere i corsi di ingresso per nuovi vigili volontari e nuovi autisti volontari; nonché in merito all'utilità di separare nuovamente l'elenco dei vigili del fuoco volontari destinati ai distaccamenti volontari da quello contenente i vigili del fuoco volontari interessati soltanto a svolgere i richiami temporanei nelle sedi permanenti.(4-07516)

venerdì 11 giugno 2010

mercoledì 9 giugno 2010

Manovra finanziaria

Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" assegnato alla V Commissione permanente Bilancio. Avviato l'esame del testo e in programmazione un ciclo di audizioni da effettuare in sede informale di soggetti istituzionali, di regioni ed enti locali, nonché delle parti sociali, profilando al riguardo la possibilità di definire un calendario di audizioni per la prossima settimana a partire dalla giornata di mercoledì sino alla giornata di venerdì. Sarebbe appena il caso che i sindacati del CNVVF richiedesseero di essere inseriti nel calendario in oggetto.

domenica 6 giugno 2010