Ai gentili visitatori

Purtroppo in questi ultimi anni, il sindacato sta vivendo una forte crisi a causa di innumerevoli errori commessi nel passato e che continuano a ripetersi nel presente, determinando sentimenti di forte sfiducia. Lo scopo è quello di creare uno spazio di discussione e di critica costruttiva, svincolato da logiche sindacali, nella connotazione negativa che il termine ha acquisito.

sabato 26 febbraio 2011

STABILIZZAZIONE VVF: CONSENSI DALLA POLITICA, L'OSTRUZIONISMO E' DEI VERTICI DEL DIPARTIMENTO

Le parole pronunciate dal Capo DIpartimento Vigili del Fuoco Tronca e dal Sottosegretario Palma nel corso dell'audizione alla I Commisisone Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni, prive di riscontri oggettivi (che hanno impedito la risoluzione della vicenda al Senato, distruggendo l'intenso lavoro posto in essere), come immediatamente dopo dimostrato con un nostro intervento che ha spazzato via le loro deboli argomentazioni, hanno scatenato la reazione del mondo politico, con tutta una serie di ordini del giorno che impegnano il Governo a sanare la problematica in oggetto, provvedendo alla proroga della graduatoria di stabilizzazione e all'immissione in ruolo di tutti i precari del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, a dimostrazione che, contrariamente a quanto in questi lunghi mesi i vertici del Dipartimento hanno tentato di farci credere, ovvero che il problema era correlato solo ad una necessaria riforma legislativa e che in tal senso loro avevano le mani legate, in realtà il lesivo ostruzionismo posto in essere nei confronti della stabilizzazione, era direttamente riconducibile al nostro dipartimento nelle persone del Sottosegretario Palma e del Capo Dipartimento Tronca.


Auspichiamo pertanto che, accanto ad un consenso bipartisan, che vede impegnati esponenti di spicco di entrambi gli schieramenti, anche il Governo possa rendersi conto delle colossali inesattezze addotte a giustificazione della volontà di escludere ogni possibilità di immissione in ruolo del personale precario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, contribuendo in breve termine alla risoluzione della problematica in oggetto, fermo restando la necessità di coniugare le esigenze di assunzione dei precari con quelle degli idonei del concorso pubblico ad 814, all'interno dei quali è comunque presente una percentuale di Vigili del Fuoco volontari.


ATTI DI CAMERA IN FAVORE DELLA STABILIZZAZIONE:


Atto Camera



Atto Camera


Ordine del Giorno 9/4086/289

presentato da

GIANFRANCO PAGLIA

testo di

venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,

premesso che:


in Italia vi sono precari e volontari che prestano servizio nel corpo dei Vigili del fuoco;

i suddetti svolgono un lavoro difficile, faticoso e, soprattutto, pericoloso per la loro incolumità personale;

senza il loro impegno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarebbe in cronica carenza di personale;

la proroga delle graduatorie d'idoneità all'assunzione nel corpo nazionale dei vigili del fuoco al momento vigenti consentirebbe ai suddetti lavoratori di conservare l'aspettativa di un impiego stabile e duraturo;

una loro stabilizzazione consentirebbe di salvaguardare - oltre che migliaia di posti di lavoro, molti dei quali appannaggio di giovani lavoratori tra i 25 e i 36 anni - la professionalità acquisita dagli stessi negli anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli idonei strumenti normativi, determinando altresì i relativi oneri finanziari, al fine di:

a) prorogare al 31 marzo 2012 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008, relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni;

b) procedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, così come inserito dal comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n 191, all'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei volontari idonei, ancora rimasti non assunti, della graduatoria di cui al decreto ministeriale 1996 del 2008.


9/4086/289.

Paglia, Di Biagio, Rosato.


Atto Camera


Ordine del Giorno 9/4086/257

presentato da

ETTORE ROSATO

testo di

venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,

premesso che:


il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sempre corrisposto con impegno straordinario, in termini qualitativi e quantitativi, alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente cui esso è preposto per legge e cui si trova quotidianamente a intervenire su richiesta di soggetti pubblici e privati;

anche nel corso delle ultime audizioni dei vertici del Corpo nazionale e delle organizzazioni sindacali svoltesi in sede di Commissione affari istituzionali è emersa una carenza di oltre 3.000 uomini negli organici attuali;

già il precedente Governo Berlusconi aveva approvato il piano «Italia in 20 minuti» che prevedeva un importante e utile incremento dei distaccamenti sul territorio nazionale a cui è necessario dar seguito con un ampliamento della dotazione organica del Corpo;

con la legge n. 296 del 2006 si è approvata una norma per consentire la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni, al fine di ottenere l'immissione in ruolo di personale già preparato e di diminuire l'utilizzo di personale precario nell'espletamento di attività ordinarie;

è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti per la qualifica di vigile del fuoco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'efficacia delle graduatorie degli idonei di cui al decreto del ministro dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per consentire a tutti gli aventi diritto l'immissione nei ruoli, a provvedere all'assunzione immediata e contestuale di tutti i primi 814 vincitori del concorso nonché a presentare entro tre mesi alla Commissione affari costituzionali un piano per l'ampliamento della dotazione organica in attuazione delle nuove aperture di distaccamenti previste da «Italia in 20 minuti».


9/4086/257.(Testo modificato nel corso della seduta).Rosato, Ghizzoni, Motta.






Atto Camera


Ordine del Giorno 9/4086/97

presentato da

ANGELO ALESSANDRI

testo di

venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura operativa statale ad ordinamento civile, e si configura come una componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile, che assolve i compiti istituzionali demandati allo Stato in materia di soccorso pubblico, protezione e difesa civile;

all'interno del Corpo vi è la necessità di migliorare l'efficacia operativa del soccorso tecnico urgente e dell'intervento durante le calamità di protezione civile sul territorio nazionale, per questo scopo sarebbe indispensabile che il Ministero degli interni autorizzasse l'assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti vigili del fuoco dichiarati idonei ed ancora presenti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2008 n. 1996;

l'assunzione riguarderebbe circa 70 unità presenti nella graduatoria ma la cui validità avrebbe durata fino al 28 aprile 2011,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni più utile iniziativa volta a consentire l'assunzione a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2011, degli aspiranti vigili del fuoco dichiarati idonei ed ancora presenti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2008 n. 1996.

9/4086/97. Alessandri, Lanzarin, Gidoni, Bitonci, Munerato.



Atto Camera


Ordine del Giorno 9/4086/59

presentato da

GAETANO PORCINO

testo di

venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,

premesso che:

le ultime leggi finanziarie oltre a tagliare le risorse finanziarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non hanno dato risposta al pressante tema della carenza di organico, che colpisce in maniera ormai indifferenziata tutti i comandi italiani;

con la Legge finanziaria 2007 (Governo Prodi) era stata approvata una norma per consentire la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni, al fine di ottenere l'immissione in ruolo di personale già preparato e di diminuire l'utilizzo di personale precario nell'espletamento di attività ordinarie;

la stabilizzazione dei vigili volontari veniva subordinata all'accertamento, oltre che dei titoli, anche dei requisiti psico-fisici ed attitudinali mediante tre moduli ginnici e una prova medica;

a seguito della sola valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice ha compilato una graduatoria di 6.080 vigili del fuoco considerati precari, i quali possono accedere alle successive fasi di accertamento dei requisiti in numero doppio rispetto ai posti che l'amministrazione mette di volta in volta a disposizione per l'immissione in ruolo;

la Finanziaria 2007 aveva previsto la convocazione alle prove motorie e mediche di tutti i 6.080 iscritti alla graduatoria, ma l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, riducendo i fondi stanziati per la stabilizzazione dei precari, ha notevolmente rallentato le procedure di selezione;

sono al momento stati convocati 3.240 vigili volontari e, di questi, circa 2.900 sono risultati assunti e quindi indirizzati ai centri di formazione professionale dove dovranno affrontare, vista l'esperienza già maturata, un corso di soli sei mesi, anziché di dodici come normalmente richiesto dai concorsi pubblici, il che consente un netto risparmio per le casse dello Stato;

il provvedimento in esame prevede norme riguardanti la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per vincitori e idonei per altri dipendenti pubblici,

impegna il Governo

a valutare se prorogare con altro provvedimento la validità delle graduatorie degli idonei relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

9/4086/59. Porcino, Paladini, Aniello Formisano, Piffari.


giovedì 24 febbraio 2011

EMENDAMENTI PRO STABILIZZAZIONE

Proposta emendativa 2.512. in Assemblea riferita al C. 4086

pubblicata nell'Allegato A del 23.02.2011

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale, il Ministero degli interni è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2011, gli aspiranti Vigili del Fuoco dichiarati idonei ed ancora presenti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996. Agli oneri derivanti, valutati in 20 milioni di euro, si provvede attingendo ai fondi di cui all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Rosato Ettore

Proposta emendativa 1.0201. in Assemblea riferita al C. 4086

pubblicata nell'Allegato A del 23.02.2011

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza). - 1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Rosato Ettore


Proposta emendativa 2.128. in Assemblea riferita al C. 4086

pubblicata nell'Allegato A del 23.02.2011

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

Poli Nedo Lorenzo

Proposta emendativa 1.0100. in Assemblea riferita al C. 4086

pubblicata nell'Allegato A del 23.02.2011


Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza). - 1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Specificità: Vigili del Fuoco figli di un dio minore

Proprio così cari colleghi, i Vigili del Fuoco sono figli di un dio minore, in quanto il Ministero dell'Interno riconoscendo la specificità del personale del comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 19 della Legge 183 del 4 novembre 2010, ha emanato una direttiva datata 1 febbraio 2011 che prevede l'individuazione di soluzioni alternative all'uso dei tanto odiati badge, sarà infatti introdotto e sperimentato il foglio di presenza elettronico che andrà a sostituire, stante appunto la citata specificità, l'attuale sistema di rilevazione delle presenze a mezzo badge.

http://www.sap-nazionale.org/Public/Docs/2011/tornelli-direttiva-2011.pdf

Adesso, volendo prevedere eventuali strumentalizzazioni del tipo "se fossimo nel comparto sicurezza" ecc., occorre sottolineare che questa è stata una battaglia vinta dai sindacati di polizia che immediatamente hanno messo in atto tutte le iniziative necessarie; personalmente sono convinto che il comparto sicurezza (D.Lgs 195/95) può essere una buona arma, ma se non cambiamo il modo di fare, sarà un'arma in mano a chi non la sa usare, pertanto per noi poveri Vigili del Fuoco, come dicevo, figli di un dio minore, non resterà altro da fare che tentare di inseguire faticosamente i sindacati delle forze di polizia. Bhé, speriamo almeno che parta questa ennessima, faticosa corsa all'inseguimento, meglio tardi che mai e comunque, visto che nessun sindacato pare essersi accorto di questa anomalia e di questo ennesimo trattamento discriminatorio, magari la presente può contribuire a far suonare la sveglia.

Saluti.

P.S. Sicuramente, oltre a cambiare il modo di fare sindacato, dovremmo cambiare qualcos'altro, eliminando la figura inutile ed ingombrante del Capo Dipartimento Vigili del Fuoco (che non esiste nella Polizia), facendo confluire tutto nelle mani di un Capo del Corpo, nominato prefetto e proveniente dalle carriere del CNVVF!!!

CNSAS contro VVF

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10996
presentata da
SABINA ROSSA
mercoledì 23 febbraio 2011, seduta n.438

ROSSA e QUARTIANI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) è una sezione particolare del C.A.I. costituita ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del C.A.I. ed a cui la legge del 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordino del Club Alpino italiano) all'articolo 2, affida il compito di assumere «adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per ii soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché ai recupero delle salme dei caduti»;

la successiva legge del 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), all'articolo 2, estendeva l'ambito di intervento anche per ciò che concerneva le «attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti», specificando inoltre che «il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri»;

con la legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso) venivano previsti per i volontari del C.N.S.A.S. impegnati in attività di esercitazione o in operazioni in caso di emergenza:

a) il diritto all'astensione dal lavoro (sia per lavoratori dipendenti che autonomi) riconoscendo agli stessi «l'intero trattamento economico e previdenziale» con indicazione delle relative procedure per l'accertamento dello svolgimento delle attività e dell'astensione dal lavoro;

b) la copertura finanziarla assicurata nel bilancio dello Stato per l'attuazione di tali disposizioni;

c) norme sulla circolazione stradale per i mezzi ed i volontari del Corpo con riferimento all'autorizzazione all'uso «dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza» nonché all'autorizzazione a poter circolare «con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali» oltre che «nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette»;
con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico), furono stabilite e specificate le modalità attuative della legge 162 del 1992;

con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), all'articolo 11, lettera l), il C.N.S.A.S. viene individuato quale «Struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile»;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) sancisce che «Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale 118»;

le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica furono espressamente richiamate nella legge 21 marzo 2001, n. 74, successivamente emanata, dove all'articolo 2 si disponeva che le strutture operative regionali del C.N.S.A.S. costituiscono per le regioni soggetto esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed ipogeo; tale realtà è a tutt'oggi effettivamente operativa solo nelle regioni dove il numero unico telefonico di emergenza nazionale 118 è stato attivato ed è completamente a regime dove inoltre sono state stipulate apposite e specifiche convenzioni con le strutture operative regionali del C.N.S.A.S.;

la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), che ha ulteriormente chiarito e riordinato la disciplina riguardante il C.N.S.A.S. e particolare:

a) all'articolo 1, comma 1 è stato riconosciuto «il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.)» cui «nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del C.N.S.A.S., e, nel confermare il riconoscimento di struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile, si è stabilito che il C.N.S.A.S. «concorre ai soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali»;

b) all'articolo 2, nello stabilire che il C.N.S.A.S. «opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale»è stato espressamente sancito come le regioni «individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo», disponendo che le regioni e le province autonome «nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali dei CNSAS»

c) agli articoli 4-5-6, sono state individuate la attività specialistiche del C.N.S.A.S., e sono state riconosciute le scuole nazionali e le figure professionali specialistiche formate presso le scuole nazionali del C.N.S.A.S. (tecnico di soccorso alpino; tecnico di elisoccorso; unità cinofila da valanga; unità cinofila da ricerca in superficie; medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; tecnico di soccorso speleologico; tecnico di soccorso in forra; direttore delle operazioni di soccorso);
la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), all'articolo 80, comma 39, ha ribadito come «il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S.», e che sempre al C.N.S.A.S. «spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità»;

il C.N.S.A.S. opera sul territorio della Liguria dal 1970 e assolve al compito di portare il soccorso medicalizzato in zone impervie e ostili ed ipogee grazie all'attività di 200 tecnici che compongono l'organico regionale attuale e tra questi medici rianimatori e anestesisti, infermieri di area critica, specialisti alpini e speleologi, unità cinofile da ricerca e tecnici di elisoccorso;

la variegata ricchezza ambientale della regione Liguria, che permette il rapido passaggio dalle falesie di arrampicata sul mare, come nel Finalese, nell'Albenganese o nello Spezzino, alle severe montagne dell'interno, quali il Monte Toraggio, il Monte Saccarello ed il Monte Antola, unita ad un flusso turistico sempre più numeroso ed attento alle sollecitazioni che questa realtà offre, ha portato nel corso degli anni ad un aumento esponenziale dell'attività propria del soccorso alpino speleologico ligure; sono infatti più di duecento all'anno gli interventi di soccorso e ricerca;

il S.A.S.L ha strutturato la propria operatività in due delegazioni alpine della Liguria: di ponente e di levante, composte ciascuna di tre stazioni, La Spezia, Tigullio, Genova per il levante e Savona, Finale Ligure e Ventimiglia per il ponente, più una delegazione speleologica garantendo in ciascuna di tali stazioni la reperibilità 24 ore su 24 dei propri tecnici e medici a disposizione delle centrali operative 118 delle quattro province liguri;

attualmente la regione Liguria risulta essere l'unica a non aver attivato una convenzione con il S.A.S.L.;

la convenzione di cui si avvale la regione Liguria, siglata il 13 novembre 2007 (convenzione triennale 2008-2010) ha instaurato un rapporto di collaborazione tra la regione Liguria, il comando regionale dei vigili del fuoco e il Ministero dell'interno, attraverso il prefetto, per il servizio pubblico di elisoccorso;

tale convenzione prevede che il servizio venga svolto in collaborazione tra il coordinamento dei servizi 118 liguri e il nucleo di elisoccorso dei vigili del fuoco, contemplando, altresì forme di rimborso spese per ore di volo effettivamente prestate in interventi di tipo «secondario»;

il servizio di elisoccorso in base alla normativa dell'Enac è assimilabile al servizio trasporto passeggeri e per garantire la sicurezza di medici, infermieri e pazienti a bordo chi cura elisoccorso deve avere un certificato di operatore aereo rilasciato dall'Enac, e il reparto volo del Corpo dei vigili del fuoco ne è sprovvisto;

il personale di volo del Corpo dei vigili del fuoco non è in possesso di brevetto riconosciuto a livello internazionale ma riconosciuto solo dal Corpo dei vigili del fuoco;

l'affidamento del servizio di elisoccorso a soggetti, anche pubblici, ma non certificati allo scopo da Enac potrebbe non garantire il rispetto degli standard minimi di sicurezza europei per passeggeri infortunati e personale specialistico;

secondo quanto indicato nelle linee guida della conferenza stato-regioni del 3 febbraio 2005, n. 2200, gli aeromobili devono risultare ad uso esclusivo delle centrali operative del 118; dunque elicotteri ed equipaggi devono essere sempre pronti al decollo per un'emergenza, per recuperare un ferito o trasportare un malato in condizioni critiche;

altrettanto non può dirsi per i vigili del fuoco che hanno altri compiti importanti; quando il 118 chiama e chiede uno dei loro elicotteri Ab 412, può succedere che rispondano solo se personale e mezzo non sono impegnati a spegnere incendi o in altri incarichi prioritari;

la sentenza del Consiglio di Stato del 13 luglio 2010 accoglie l'appello concernente la mancata osservanza delle caratteristiche del servizio di elisoccorso imposte dal regolamento (CEE) n. 3922/91 e dalle norme richiamate nell'accordo Stato-Regioni 2005 (regolamento ENAC 1o marzo 2004 e circolare applicativa ENAC OPV 18 del 26 maggio 2004);

è in corso un'indagine della procura di Chiavari volta a ricostruire la tragica vicenda, conclusasi con la morte del maestro di sci Marco Corvisiero travolto da una slavina il 31 gennaio 2011 nella località di Santo Stefano d'Aveto, e una seconda inchiesta è stata aperta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale volta a verificare se vi sono stati ritardi nei soccorsi e sull'attuale organizzazione del soccorso sanitario;

numerose leggi sopra esposte individuano il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico quale organismo che provvede al soccorso degli infortunati, e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone interne del

la convenzione della regione Liguria è in scadenza nel mese di maggio 2011 -:

se il Governo sia al corrente della situazione e come, nel rispetto delle competenze riconosciute agli enti locali interessati secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, si intenda organizzare il soccorso nelle zone impervie e montuose della regione Liguria, ottenere il migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte, nonché superare le incongruenze illustrate in premessa per le regioni che non avendo convenzioni col soccorso alpino affidano il compito del
territorio; soccorso in montagna a soggetti le cui prestazioni non sembrano assicurare i risultati previsti dalle normative di legge. (4-10996)

sabato 19 febbraio 2011

lunedì 14 febbraio 2011

PDL INCENDI BOSCHIVI

Progetto “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Capo I

Art.1.

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate alla salvaguardia, conservazione e tutela dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale patrimonio insostituibile dell’uomo e della qualità della sua stessa vita, ovvero della pubblica sicurezza ed incolumità, ed in quanto tale principio fondamentale costituzionalmente riconosciuto, perseguito dallo Stato.

2. Al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, concorrono le Regioni, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle specifiche professionalità, ovvero secondo quanto disposto dal successivo comma 3, attraverso un efficace ed indispensabile coordinamento tra gli Enti in oggetto, operato attraverso le competenze istituzionali e le strutture proprie del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

3. Alle Regioni vengono conferiti compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme degli incendi. Per il raggiungimento di dette finalità, le Regioni si avvalgono della collaborazione e delle competenze specifiche del Corpo Forestale dello Stato, attraverso le sue funzioni di vigilanza ambientale, allo scopo di incrementare la repressione degli illeciti anche di natura omissiva, oltre ad una adeguata attività di prevenzione e sensibilizzazione; il Corpo Forestale dello Stato organizza inoltre, in base ai dati sulle aree maggiormente sensibili, forme di vigilanza primaria e privilegiata al fine di operare una consistente forma di prevenzione delle attività criminose. Considerati gli specifici ambiti di competenza e professionalità, nonché la radicata capillarizzazione territoriale, vengono conferiti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco compiti di spegnimento degli incendi oltre a fungere da indispensabile centro di coordinamento dei vari Enti, qualora ne venga richiesto l’intervento. Si riconoscono altresì al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco compiti di prevenzione e sensibilizzazione.

4. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi e le competenze degli organi dello Stato previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art.2

(Definizione)

1. La definizione di incendio boschivo coincide con quella di cui all’articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 3

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le Regioni approvano di concerto con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Le Regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro tre mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al precedente comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale da operarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

j) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;

k) le esigenze formative e la relativa programmazione;

l) le attività informative;

m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, i piani antincendi boschivi già approvati dalle Regioni, purché conformi con quanto previsto dalla presente legge.

5. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, predispone e coordina tutte le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto, ad eventuale supporto della propria opera, delle strutture operative provinciali, comunali e delle comunità montane.

Art.4

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L’attività di previsione consiste nell’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 comma 3, lettre c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell’attività di previsione l’approntamento dei dispositivi funzionali a supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’articolo 3 comma 3 lettera i), al fine di realizzare una attiva azione di spegnimento.

2. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il potenziale innesco d’incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti . A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le Regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell’articolo 3.

a) Possono altresì, nell’ambito dell’attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

b) Nelle zone a maggiore rischio le Regioni possono attivare apposite convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di giovani, al fine di creare una opportuna rete di punti di avvistamento permanenti, nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, attraverso stanziamenti o forme di incentivazione direttamente ed obbligatoriamente correlate al minor numero di incendi verificatesi ovvero al minor numero di aree percorse dagli incendi stessi.

c) Analogamente possono essere predisposte pattuglie mobili di avvistamento a supporto dei competenti organi istituzionali.

d) Le Regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

e) Le Province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni.

Art. 5.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un’effettiva educazione ambientale, lo Stato e le Regioni promuovono, d’intesa, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le Regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi.

3. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le Regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli Enti locali promuovono, quanto disposto dall’articolo 6 della Legge 20 novembre 2000 n. 353. Analoghi strumenti vengono messi a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono:

a) le attività di ricognizione;

b) sorveglianza, avvistamento, allarme;

c) spegnimento con mezzi da terra

d) spegnimento con mezzi aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile assicura l’efficacia operativa, il potenziamento e all’ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Di concerto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Regioni programmano e contribuiscono alla lotta attiva degli incendi con riferimento al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo .

4. Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, sentito il proprio responsabile delle attività di spegnimento, ha facoltà di richiedere l’intervento di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco, il cui elenco deve necessariamente essere messo a disposizione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è altresì conferita la funzione di coordinamento di tutte le strutture intervenute, qualora dallo stesso richieste e di gestione di tutte le risorse disponibili, ovvero:

a) delle risorse e dei mezzi obbligatoriamente messi a disposizione da Regioni, Province e comuni.

b) Di risorse, mezzi e personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dello Stato, in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all’autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

c) Dei mezzi aerei di altre Regioni in base ad accordi di programma.

5. Per gli aderenti alle associazioni di volontariato di cui al comma 4 del presente articolo sono previste la gratuità delle prestazioni e l’assenza di fini di lucro.

6. Su richiesta e coordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2.

7. Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco assicura e gestisce il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi.

8. Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per le finalità proprie alla presente legge, deve essere impiegato esclusivamente nelle attività di prevenzione di cui all’articolo 4 comma 2 , pertanto è fatto esplicito divieto alle Regioni di impiegare detto personale nelle operazioni di spegnimento degli incendi, per le cui attività potranno invece avvalersi dell’opera di associazioni di volontariato, che presteranno la propria opera in maniera esclusivamente gratuita, ovvero secondo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo. Le singole Regioni, previa specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere autorizzate in via eccezionale ad elargire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco e di riduzione del numero degli incendi.

9. Al fine di perseguire le finalità contenute nella presente legge, il Governo provvederà al rafforzamento delle dotazioni organiche, dei mezzi e delle strutture formative proprie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art.8

(Aree naturali protette)

1. Per quanto concerne le aree naturali protette, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 8 della Legge 20 novembre 2000, n. 353

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, di concerto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, svolge attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge.

Capo II

(FUNZIONI AMMINISTRATIVE
E SANZIONI)

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni; qualora le zone percorse dal fuoco rivestano una particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica non sarà possibile mutare la destinazione di dette zone. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per quindici anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; per le aree di particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica è fatto divieto assoluto di realizzare alcun edificio, struttura o infrastruttura a qualsiasi fine o utilizzo. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia, tale divieto è innalzato a venti anni nel caso di zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico. Per le aree percorse dal fuoco vanno privilegiati gli interventi di bonifica che favoriscano la rinaturalizzazione spontanea della vegetazione, in luogo di interventi di rimboschimento che possano determinare occasione di speculazione economica legata agli incendi boschivi.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. Nel caso di inadempimento delle disposizioni precedenti, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dal comma 1 sono inaspriti in misura di un anno per ciascuna fattispecie e le Regioni dispongono il commissariamento ad acta del comune inadempiente, assegnando alla provincia competente per territorio il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Alla stessa provincia è contestualmente trasferita la gestione di fondi europei, statali e regionali eventualmente assegnati al comune inadempiente per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi per un tempo pari alla durata del commissariamento ad acta. A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di commissariamento ad acta e nelle more della definizione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, il comune inadempiente è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree percorse dal fuoco, fatto salvo il diritto a rivalersi sul responsabile dell'incendio. Gli oneri del procedimento di commissariamento ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. Ai fini di cui al presente comma, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco trasmettono immediatamente al comune i rilievi effettuati a seguito dell’intervento di spegnimento dell’incendio boschivo. I dati rilevati dal Corpo forestale dello Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono inoltre immediatamente inseriti nelle mappe delle aree percorse dal fuoco, elaborate con l’utilizzo di sistemi di rilevazione satellitare.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 100 euro e non superiore a 200 euro e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L’opera acquisita è in ogni caso demolita, non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 dell’articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.

6. Nelle zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico e comunque per le strade o qualsiasi altro accesso che penetrino più profondamente nelle aree boschive verrà limitata o interdetta, ove possibile la circolazione a mezzi privati salve specifiche autorizzazioni.

7. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 15.000 euro. Tali sanzioni sono triplicate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una associazione di volontariato di cui all’articolo 4 comma 2 lettera b ed articolo 7 comma 4.

8. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 7, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

9. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

10. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

11. I proprietari di campi e terreni in stato di abbandono o che comunque il cui stato rappresenta rischio di innesco di incendio hanno obbligo di sanare la tale situazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di diffida ad adempiere.

12. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, sarà immediatamente comminata una sanzione pari a 1.500 euro, elevata a 3.000 qualora lo stato del campo o del terreno abbia determinato l’innesco di un incendio.

13. La sanzione di cui al precedente comma 12 viene comminata ai proprietari dei campi o terreni di cui al comma 11 anche in assenza di diffida ad adempiere, in caso di incendio.

14. La sanzione di cui al precedente comma 12, anche in assenza di diffida ad adempiere di cui al comma 11, è innalzata a 15.000 euro nel caso l’incendio abbia messo a rischio zone boschive o zone antropizzate o che comunque abbia rappresentato potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

15. Le sanzioni di cui alla presente legge potranno essere comminate dagli organi di cui all’articolo 1 comma 2 della presente legge.