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Purtroppo in questi ultimi anni, il sindacato sta vivendo una forte crisi a causa di innumerevoli errori commessi nel passato e che continuano a ripetersi nel presente, determinando sentimenti di forte sfiducia. Lo scopo è quello di creare uno spazio di discussione e di critica costruttiva, svincolato da logiche sindacali, nella connotazione negativa che il termine ha acquisito.

giovedì 30 dicembre 2010

CONSIGLIO DI STATO BOCCIA OPERATO AMMINISTRAZIONE SU CONCORSO CAPO REPARTO DECORRENZA 2005

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi riguardo le procedure di assegnazione delle sedi 87 sedi disponibili non assegnate a seguito della circolare emessa in data 7 luglio 2005 con la quale il Capo Dipartimento comunicava l’indizione di un bando di concorso a 326 posti nel profilo di capo reparto con decorrenza 1° gennaio 2005, afferma che l'Amministrazione ha operato una sostanziale violazione delle regole della procedura selettiva non sembrando corretta la scelta di attribuire gli 87 posti residuanti a seguito delle procedure di mobilità in favore di soggetti i quali fossero stati ritenuti rinunciatari per non aver operato la scelta della sede, ovvero per avere espressamente rinunciato al concorso.Il Consiglio di Stato procede affermando che l’Amministrazione ha operato una sostanziale violazione delle regole della procedura selettiva di cui si era a suo tempo dotata, avendo sostanzialmente riammesso all’attribuzione dei posti taluni soggetti i quali non potevano – per diverse ragioni – essere più considerati titolati a concorrere alle opportunità di cui alla più volte richiamata procedura comparativa; pertanto l'Amministrazione non risulta leggittimata a riaprire sostanzialmente la procedura selettiva in favore di soggetti i quali ne fossero per fatto proprio stati esclusi. Afferma il Consiglio di Stato che è del tutto ingiustificabile che l’Amministrazione si sia risolta a stravolgere ‘in corsa’ le regole della procedura selettiva : a) considerando ‘nuovo’ un elenco di sedi in massima parte coincidente con quello conseguente all’attribuzione dei primi 292 posti, nonché b) riattribuendo (in quota – per così dire – ‘concorsuale’) tutti i posti disponibili in favore di soggetti i quali si erano scientemente e per fatto proprio posti al di fuori della procedura selettiva in senso proprio, in tal modo consumando il proprio potere di scelta in relazione alla stragrande maggioranza di tali sedi le quali, pure, erano già state loro offerte in via prioritaria in ragione della migliore posizione di graduatoria.

TESTO DELLA SENTENZA:

FATTO

Il sig. Cocco riferisce di essere dipendente del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio (Corpo Nazionale dei VV.FF.) e di essere inquadrato nel profilo di ‘capo squadra’ (posizione economica B2).

Riferisce, altresì, che con circolare in data 7 luglio 2005 il Capo Dipartimento comunicava l’indizione di un bando di concorso a 326 posti nel profilo di capo reparto con decorrenza 1° gennaio 2005 (posizione economica B3), riservato al personale interno già inquadrato nella qualifica di capo squadra.

La lex specialis della procedura stabiliva che l’accesso al profilo di capo reparto sarebbe avvenuto all’esito di uno specifico corso di qualificazione cui si poteva accedere sulla base di una graduatoria per titoli e che la scelta delle sedi sarebbe avvenuta sulla base della graduatoria finale.

Specifiche disposizioni regolavano l’esercizio della facoltà di rinunzia alla sede assegnata, nonché la decadenza dall’assegnazione.

Con decreto in data 13 dicembre 2005 veniva stabilito che il numero dei posti da assegnare all’esito della procedura per cui è causa fosse aumentato sino a 376 posti (di cui 329 da operatore ‘generico’, al pari dell’odierno appellante).

In pari data veniva pubblicata la graduatoria di merito che vedeva il sig. Cocco collocato nella posizione n. 772.

Nel dicembre del 2005 aveva luogo anche la procedura di scelta delle sedi e in tale occasione avveniva che molti candidati utilmente collocati rinunziassero alla posizione cui, pure, avrebbero avuto titolo per non avere rinvenuto una sede gradita fra quelle disponibili.

Per effetto di tali rinunzie (e del conseguente scorrimento della graduatoria di merito), l’ultimo posto da operatore ‘generico’ attribuito era quello corrispondente alla posizione di graduatoria n. 750.

Al termine del corso di formazione, solo 292 candidati venivano immessi nella qualifica di capo reparto e destinati alle sedi che avevano scelto. Quindi, risultavano non assegnati (376 – 292 =) 84 posti di capo reparto (in seguito aumentati sino ad 87).

In base alla lex specialis della procedura, i posti in tal modo resisi vacanti avrebbero dovuto essere attribuiti previo scorrimento della graduatoria

Risulta agli atti che in data 8 giugno 2006 il Capo del Dipartimento ebbe ad indire una procedura di mobilità straordinaria per capi reparto, sulla base della ricognizione dei posti disponibili.

L’atto di indizione della procedura stabiliva, inoltre, che “sulla base della succitata ricognizione, l’Amministrazione procederà inoltre alla copertura degli 87 posti rimasti scoperti al termine della procedura concorsuale a capo reparto con decorrenza 1.1.2005, mediante scorrimento della relativa graduatoria”.

All’indomani dell’espletamento della procedura di mobilità straordinaria (all’esito della quale alcuni posti da capo reparto erano stati occupati ed altri si erano resi disponibili), il dirigente di settore ribadiva che gli 87 posti rimasti scoperti a seguito della conclusione procedura concorsuale a capo reparto sarebbero stati attribuiti mediante scorrimento della graduatoria degli idonei e contestualmente si forniva una ricognizione delle sedi in tal modo attribuibili (atto in data 31 luglio 2006).

Tuttavia, con il provvedimento in data 9 ottobre 2006 (oggetto di impugnativa nell’ambito del promo giudizio) il Capo del Dipartimento rappresentava che, a seguito della procedura di mobilità straordinaria indetta nel giugno dello stesso anno, si erano resi disponibili “nuove sedi (…) che potranno essere scelte per la copertura di 87 posti rimasti scoperti al termine della procedura concorsuale a capo reparto – decorrenza 1 gennaio 2005”.

Pertanto il Capo del Dipartimento stabiliva che “i posti rimasti vacanti sono riservati al personale di cui alla graduatoria di ammissione al corso della procedura a 326 posti di capo reparto (…) che, a vario titolo, non ha scelto la sede, ivi compresi i rinunciatari in occasione della scelta della sede”.

La determinazione veniva gravata dal sig. Cocco e da altri candidati con ricorso gerarchico, che l’Amministrazione respingeva ritenendo dirimente la circostanza per cui i posti di cui all’atto in data 9 ottobre 2006 fossero nuovi e diversi rispetti a quelli del concorso a capo reparto a suo tempo bandito.

In particolare, afferma il decreto decisorio che “l’assegnazione dei posti rimasti vacanti al termine della procedura concorsuale sopraccitata non ha avuto luogo mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, in quanto il sistema avrebbe sfavorito i candidati che, utilmente collocati nella graduatoria, avevano già operato la scelta sulla base della precedente ricognizione delle sedi. Si è ritento quindi [con l’atto impugnato] di coinvolgere nella procedura di scelta tutto il personale di cui alla graduatoria di ammissione al corso che, a vario titolo, aveva rinunciato, tenuto conto che le sedi da assegnare sono emerse a seguito di una successiva ricognizione e sono pertanto nuove rispetto a quelle in base a cui si era svolta la precedente procedura di scelta sede (…) Ciò premesso, la richietsa dei ricorrenti di procedere alla copertura degli 87 posti rimasti scoperti mediante scorrimento della graduatoria dalla posizione n. 751, non può essere accolta, in quanto, trattandosi di nuove sedi, risulterebbe lesiva del criterio di assegnazione sulla base dell’ordine di graduatoria”.

Pertanto, i ricorrenti in via gerarchica adivano il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio lamentando l’illegittimità sia della decisione sul rimedio giustiziale, sia del sotteso atto in data 9 ottobre 2006.

Tuttavia, con la setnenza oggetto del presente appello il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso e confermava la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, osservando che “l’Amministrazione non ha proceduto allo scorrimento della graduatoria perché le sedi vacanti non facevano parte di quelle originariamente messe a concorso.

E poiché solo per queste ultime era stata prevista l’assegnazione mediante scorrimento della graduatoria, era sua facoltà indire una nuova procedura di mobilità ad hoc, basata su criteri di scelta e di distribuzione differenti rispetto a quelli stabiliti nel precedente bando di concorso”.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. Cocco, il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un ‘capo squadra’ del Corpo Nazionale dei VV.FF. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso i provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno ha disposto di riservare a diverse categorie di personale (escludendo l’odierno appellante) la scelta fra 87 posti vacanti di ‘capo reparto’ resisi disponibili all’esito di una procedura selettiva avviata nel 2005.

2. Con un primo motivo di doglianza il sig. Cocco lamenta che la sentenza sia meritevole di riforma per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che le sedi indicate come ‘nuove’ nell’ambito della circolare n. 8060/2006 non facessero parte di quelle originariamente messe a concorso.

Secondo l’appellante, infatti, in tal modo statuendo il Tribunale amministrativo avrebbe erroneamente omesso di considerare che la gran parte delle (87) sedi indicate nell’ambito della richiamata circolare coincidessero con quelle rimaste non assegnate all’esito della procedura cui aveva partecipato il sig. Cocco e che le (poche) differenze fossero dovute unicamente alle modifiche determinatesi a seguito delle procedure di mobilità straordinaria svoltesi nel corso del 2006, le quali avevano comportato l’occupazione di alcune sedi e la messa a disposizione di altre sedi.

Ancora, l’appellante lamenta che la sentenza in parola abbia omesso di valutare l’incongruità dell’operato dell’Amministrazione la quale,

- dopo aver attribuito (per così dire ‘in prima battuta’) le sedi di cui all’originaria procedura indetta in data7 luglio 2005;

- dopo aver preso atto delle rinunce in tale occasione operate dai candidati meglio posizionati, i quali avevano preferito rinunciare alla promozione pur di non essere trasferiti presso una sede sgradita e

- dopo aver rimesso a disposizione i posti in tal modo residuanti attraverso procedure di mobilità straordinaria,

si era infine risolta ad attribuire gli 87 posti ulteriormente residuanti (non già offrendoli a coloro che – come il sig. Cocco – fossero ancora titolati a ciò, in quanto utilmente collocati nell’ambito della graduatoria dell’originaria procedura, bensì) offrendoli a soggetti che non avrebbero più avuto alcun titolo a tale attribuzione per avervi espressamente rinunziato ovvero per essere stati dichiarati decaduti.

2. Il motivo è meritevole di accoglimento.

2.1. In particolare, il Collegio osserva che quanto statuito dall’Amministrazione con la circolare in data 9 ottobre 2006 (e con i successivi atti impugnati in prime cure) risulta complessivamente contrastante con le regole disciplinanti la procedura comparativa avviata in data 7 luglio 2005, non sembrando corretta la scelta di attribuire gli 87 posti residuanti a seguito delle procedure di mobilità in favore di soggetti i quali fossero stati ritenuti rinunciatari per non aver operato la scelta della sede, ovvero per avere espressamente rinunciato al concorso.

In tal modo, l’Amministrazione ha operato una sostanziale violazione delle regole della procedura selettiva di cui si era a suo tempo dotata, avendo sostanzialmente riammesso all’attribuzione dei posti taluni soggetti i quali non potevano – per diverse ragioni – essere più considerati titolati a concorrere alle opportunità di cui alla più volte richiamata procedura comparativa.

L’Amministrazione appellata (con rilievo fatto proprio dal primo giudice) ha giustificato la scelta in base alla considerazione secondo cui, laddove non si fosse operato nel richiamato modo, si sarebbero nella sostanza svantaggiati i soggetti meglio collocati in graduatoria i quali paradossalmente non avrebbero potuto concorrere all’attribuzione dei posti (rectius: delle sedi) in astratto più ambite, le quali si fossero rese disponibili a seguito degli avvicendamenti verificatisi a seguito delle procedure di mobilità straordinaria avviate nel corso del 2006.

Tuttavia, ritiene qui il Collegio, l’osservazione non vale a giustificare l’operato dell’Amministrazione, se solo si consideri che (come emerso in corso di causa) gli avvicendamenti determinatisi a seguito delle richiamate procedure di mobilità avevano interessato un numero comunque ridotto di posizioni lavorative (le quali erano rimaste invariate nel numero complessivo – 87 –, con modifiche di sede relative soltanto a 21 posti sugli 87 ancora a disposizione).

Ne consegue che gli esiti delle procedure di mobilità straordinaria (procedure che, a rigore, l’Amministrazione non era neppure tenuta ad avviare, stante la concomitanza di una procedura selettiva la quale – in ipotesi – avrebbe potuto riguardare alcune delle medesime sedi da attribuire) non legittimavano l’Amministrazione a riaprire sostanzialmente la procedura selettiva in favore di soggetti i quali ne fossero per fatto proprio stati esclusi.

A tutto concedere, infatti, l’operato dell’Amministrazione sarebbe risultato condivisibile se, una volta modificata la mappatura delle sedi disponibili in conseguenza delle procedure di mobilità straordinaria (con occupazione di alcune sedi e liberazione di altre), si fosse deciso di rendere indisponibili le sole (e limitate) sedi davveronuove’ rispetto a quelle a suo tempo offerte, riservando queste ultime (e solo queste) al personale ormai escluso dalla procedura selettiva, attraverso procedure esulanti dall’utilizzo della graduatoria ancora in corso di validità.

Al contrario, ciò che è del tutto ingiustificabile è che l’Amministrazione si sia risolta a stravolgere ‘in corsa’ le regole della procedura selettiva: a) considerando ‘nuovo’ un elenco di sedi in massima parte coincidente con quello conseguente all’attribuzione dei primi 292 posti, nonché b) riattribuendo (in quota – per così dire – ‘concorsuale’) tutti i posti disponibili in favore di soggetti i quali si erano scientemente e per fatto proprio posti al di fuori della procedura selettiva in senso proprio, in tal modo consumando il proprio potere di scelta in relazione alla stragrande maggioranza di tali sedi le quali, pure, erano già state loro offerte in via prioritaria in ragione della migliore posizione di graduatoria.

3. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado dal Cocco, con conseguente annullamento degli atti in tal sede impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente (ossia, per la sola parte in cui tali atti avevano impedito in concreto all’odierno appellante di operare la scelta fra le sedi disponibili mercé lo scorrimento della graduatoria in cui egli risultava utilmente collocato)

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi, legati alla complessità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone l’annullamento degli atti impugnati in prime cure, nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

mercoledì 22 dicembre 2010

martedì 21 dicembre 2010

VIA LIBERA AI RIFORNIMENTI DI BENZINA CON I PASSEGGERI A BORDO.

Dopo la sperimentazione effettuata presso l’aeroporto di Malpensa, per il rifornimento di carburante agli aeromobili con passeggeri a bordo, pare che il Ministro Maroni abbia valutato positivamente l’iniziativa che, secondo l’Enac, permette di rifornire gli aeromobili con passeggeri a bordo, in imbarco e sbarco, senza la presenza diretta dei Vigili del Fuoco, allineando le procedure nazionali a quelle degli altri paesi europei. Sembra inoltre che il Ministro Maroni abbia convenuto sull’opportunità di estendere tali procedure agli altri aeroporti commerciali per incrementarne l’efficienza, egli ha inoltre comunicato l’emanazione in tempi brevi, di un nuovo decreto ministeriale che andrà a sostituire quello vigente.

Occorre a questo punto focalizzare l’attenzione su ciò che cambierà rispetto alla vigente legislazione in materia: il Decreto Ministeriale del 30 settembre 1985 prevede che Se durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante i passeggeri rimangono a bordo dell'aeromobile, oltre alle norme generali predette, devono essere osservate anche le seguenti misure: … omissis … per l'aeromobile da rifornire deve essere richiesto il servizio di assistenza antincendi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che vi provvede con proprio mezzo antincendio … omissis … . il servizio di assistenza viene reso a pagamento con le tariffe previste dalla legge in vigore … omissis … il rifornimento non può in alcun caso iniziare prima dell'arrivo del mezzo antincendio del servizio di assistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco … omissis … Negli aeroporti non compresi nella tabella A della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e nei quali il servizio antincendi non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono essere osservate le seguenti norme: le operazioni di rifornimento e di aspirazione di carburante agli aeromobili con passeggeri a bordo non sono consentite”

Come si può facilmente notare, il decreto del 1985 focalizza l’attenzione sulla sicurezza dei passeggeri, garantendo la presenza diretta sul posto di un servizio di assistenza antincendi espletato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, il nuovo indirizzo invece appare improntato a porre in secondo piano la sicurezza dei passeggeri subordinandola alle esigenze di efficienza delle compagnie aeree ed a nulla vale a nostro giudizio, il riferimento ad analoghe procedure adottate in altri paesi europei, se ciò si traduce in una significativa svendita della sicurezza del cittadino.

Non vorremmo comunque che (ed il sospetto appare anche lecito) il problema sia direttamente riconducibile al fatto che il servizio di assistenza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, oggi viene reso a pagamento.

Tra i tanti dubbi sui livelli di sicurezza che verranno garantiti dopo tale modifica non solo procedurale ma anche legislativa, sui tanti dubbi riguardo le reali motivazioni di tali indirizzi, una sola è la certezza, ovvero che continua in maniera inesorabile lo smantellamento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che non potrà garantire un servizio a tutela dei cittadini.

Per concludere vorremmo sapere se il Ministro Maroni ha già in mente come compensare le penalizzazioni derivanti dal mancato introito dei servizi resi a pagamento, non solo per le già compromesse tasche dei Vigili del Fuoco, ma anche per le risorse dei fondi a cui erano destinate parte dei proventi.