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Purtroppo in questi ultimi anni, il sindacato sta vivendo una forte crisi a causa di innumerevoli errori commessi nel passato e che continuano a ripetersi nel presente, determinando sentimenti di forte sfiducia. Lo scopo è quello di creare uno spazio di discussione e di critica costruttiva, svincolato da logiche sindacali, nella connotazione negativa che il termine ha acquisito.

giovedì 24 febbraio 2011

CNSAS contro VVF

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10996
presentata da
SABINA ROSSA
mercoledì 23 febbraio 2011, seduta n.438

ROSSA e QUARTIANI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) è una sezione particolare del C.A.I. costituita ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del C.A.I. ed a cui la legge del 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordino del Club Alpino italiano) all'articolo 2, affida il compito di assumere «adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per ii soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché ai recupero delle salme dei caduti»;

la successiva legge del 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), all'articolo 2, estendeva l'ambito di intervento anche per ciò che concerneva le «attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti», specificando inoltre che «il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri»;

con la legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso) venivano previsti per i volontari del C.N.S.A.S. impegnati in attività di esercitazione o in operazioni in caso di emergenza:

a) il diritto all'astensione dal lavoro (sia per lavoratori dipendenti che autonomi) riconoscendo agli stessi «l'intero trattamento economico e previdenziale» con indicazione delle relative procedure per l'accertamento dello svolgimento delle attività e dell'astensione dal lavoro;

b) la copertura finanziarla assicurata nel bilancio dello Stato per l'attuazione di tali disposizioni;

c) norme sulla circolazione stradale per i mezzi ed i volontari del Corpo con riferimento all'autorizzazione all'uso «dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza» nonché all'autorizzazione a poter circolare «con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali» oltre che «nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette»;
con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico), furono stabilite e specificate le modalità attuative della legge 162 del 1992;

con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), all'articolo 11, lettera l), il C.N.S.A.S. viene individuato quale «Struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile»;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) sancisce che «Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale 118»;

le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica furono espressamente richiamate nella legge 21 marzo 2001, n. 74, successivamente emanata, dove all'articolo 2 si disponeva che le strutture operative regionali del C.N.S.A.S. costituiscono per le regioni soggetto esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed ipogeo; tale realtà è a tutt'oggi effettivamente operativa solo nelle regioni dove il numero unico telefonico di emergenza nazionale 118 è stato attivato ed è completamente a regime dove inoltre sono state stipulate apposite e specifiche convenzioni con le strutture operative regionali del C.N.S.A.S.;

la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), che ha ulteriormente chiarito e riordinato la disciplina riguardante il C.N.S.A.S. e particolare:

a) all'articolo 1, comma 1 è stato riconosciuto «il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.)» cui «nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del C.N.S.A.S., e, nel confermare il riconoscimento di struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile, si è stabilito che il C.N.S.A.S. «concorre ai soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali»;

b) all'articolo 2, nello stabilire che il C.N.S.A.S. «opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale»è stato espressamente sancito come le regioni «individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo», disponendo che le regioni e le province autonome «nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali dei CNSAS»

c) agli articoli 4-5-6, sono state individuate la attività specialistiche del C.N.S.A.S., e sono state riconosciute le scuole nazionali e le figure professionali specialistiche formate presso le scuole nazionali del C.N.S.A.S. (tecnico di soccorso alpino; tecnico di elisoccorso; unità cinofila da valanga; unità cinofila da ricerca in superficie; medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; tecnico di soccorso speleologico; tecnico di soccorso in forra; direttore delle operazioni di soccorso);
la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), all'articolo 80, comma 39, ha ribadito come «il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S.», e che sempre al C.N.S.A.S. «spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità»;

il C.N.S.A.S. opera sul territorio della Liguria dal 1970 e assolve al compito di portare il soccorso medicalizzato in zone impervie e ostili ed ipogee grazie all'attività di 200 tecnici che compongono l'organico regionale attuale e tra questi medici rianimatori e anestesisti, infermieri di area critica, specialisti alpini e speleologi, unità cinofile da ricerca e tecnici di elisoccorso;

la variegata ricchezza ambientale della regione Liguria, che permette il rapido passaggio dalle falesie di arrampicata sul mare, come nel Finalese, nell'Albenganese o nello Spezzino, alle severe montagne dell'interno, quali il Monte Toraggio, il Monte Saccarello ed il Monte Antola, unita ad un flusso turistico sempre più numeroso ed attento alle sollecitazioni che questa realtà offre, ha portato nel corso degli anni ad un aumento esponenziale dell'attività propria del soccorso alpino speleologico ligure; sono infatti più di duecento all'anno gli interventi di soccorso e ricerca;

il S.A.S.L ha strutturato la propria operatività in due delegazioni alpine della Liguria: di ponente e di levante, composte ciascuna di tre stazioni, La Spezia, Tigullio, Genova per il levante e Savona, Finale Ligure e Ventimiglia per il ponente, più una delegazione speleologica garantendo in ciascuna di tali stazioni la reperibilità 24 ore su 24 dei propri tecnici e medici a disposizione delle centrali operative 118 delle quattro province liguri;

attualmente la regione Liguria risulta essere l'unica a non aver attivato una convenzione con il S.A.S.L.;

la convenzione di cui si avvale la regione Liguria, siglata il 13 novembre 2007 (convenzione triennale 2008-2010) ha instaurato un rapporto di collaborazione tra la regione Liguria, il comando regionale dei vigili del fuoco e il Ministero dell'interno, attraverso il prefetto, per il servizio pubblico di elisoccorso;

tale convenzione prevede che il servizio venga svolto in collaborazione tra il coordinamento dei servizi 118 liguri e il nucleo di elisoccorso dei vigili del fuoco, contemplando, altresì forme di rimborso spese per ore di volo effettivamente prestate in interventi di tipo «secondario»;

il servizio di elisoccorso in base alla normativa dell'Enac è assimilabile al servizio trasporto passeggeri e per garantire la sicurezza di medici, infermieri e pazienti a bordo chi cura elisoccorso deve avere un certificato di operatore aereo rilasciato dall'Enac, e il reparto volo del Corpo dei vigili del fuoco ne è sprovvisto;

il personale di volo del Corpo dei vigili del fuoco non è in possesso di brevetto riconosciuto a livello internazionale ma riconosciuto solo dal Corpo dei vigili del fuoco;

l'affidamento del servizio di elisoccorso a soggetti, anche pubblici, ma non certificati allo scopo da Enac potrebbe non garantire il rispetto degli standard minimi di sicurezza europei per passeggeri infortunati e personale specialistico;

secondo quanto indicato nelle linee guida della conferenza stato-regioni del 3 febbraio 2005, n. 2200, gli aeromobili devono risultare ad uso esclusivo delle centrali operative del 118; dunque elicotteri ed equipaggi devono essere sempre pronti al decollo per un'emergenza, per recuperare un ferito o trasportare un malato in condizioni critiche;

altrettanto non può dirsi per i vigili del fuoco che hanno altri compiti importanti; quando il 118 chiama e chiede uno dei loro elicotteri Ab 412, può succedere che rispondano solo se personale e mezzo non sono impegnati a spegnere incendi o in altri incarichi prioritari;

la sentenza del Consiglio di Stato del 13 luglio 2010 accoglie l'appello concernente la mancata osservanza delle caratteristiche del servizio di elisoccorso imposte dal regolamento (CEE) n. 3922/91 e dalle norme richiamate nell'accordo Stato-Regioni 2005 (regolamento ENAC 1o marzo 2004 e circolare applicativa ENAC OPV 18 del 26 maggio 2004);

è in corso un'indagine della procura di Chiavari volta a ricostruire la tragica vicenda, conclusasi con la morte del maestro di sci Marco Corvisiero travolto da una slavina il 31 gennaio 2011 nella località di Santo Stefano d'Aveto, e una seconda inchiesta è stata aperta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale volta a verificare se vi sono stati ritardi nei soccorsi e sull'attuale organizzazione del soccorso sanitario;

numerose leggi sopra esposte individuano il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico quale organismo che provvede al soccorso degli infortunati, e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone interne del

la convenzione della regione Liguria è in scadenza nel mese di maggio 2011 -:

se il Governo sia al corrente della situazione e come, nel rispetto delle competenze riconosciute agli enti locali interessati secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, si intenda organizzare il soccorso nelle zone impervie e montuose della regione Liguria, ottenere il migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte, nonché superare le incongruenze illustrate in premessa per le regioni che non avendo convenzioni col soccorso alpino affidano il compito del
territorio; soccorso in montagna a soggetti le cui prestazioni non sembrano assicurare i risultati previsti dalle normative di legge. (4-10996)

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