Ai gentili visitatori

Purtroppo in questi ultimi anni, il sindacato sta vivendo una forte crisi a causa di innumerevoli errori commessi nel passato e che continuano a ripetersi nel presente, determinando sentimenti di forte sfiducia. Lo scopo è quello di creare uno spazio di discussione e di critica costruttiva, svincolato da logiche sindacali, nella connotazione negativa che il termine ha acquisito.

lunedì 14 febbraio 2011

PDL INCENDI BOSCHIVI

Progetto “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Capo I

Art.1.

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate alla salvaguardia, conservazione e tutela dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale patrimonio insostituibile dell’uomo e della qualità della sua stessa vita, ovvero della pubblica sicurezza ed incolumità, ed in quanto tale principio fondamentale costituzionalmente riconosciuto, perseguito dallo Stato.

2. Al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, concorrono le Regioni, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle specifiche professionalità, ovvero secondo quanto disposto dal successivo comma 3, attraverso un efficace ed indispensabile coordinamento tra gli Enti in oggetto, operato attraverso le competenze istituzionali e le strutture proprie del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

3. Alle Regioni vengono conferiti compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme degli incendi. Per il raggiungimento di dette finalità, le Regioni si avvalgono della collaborazione e delle competenze specifiche del Corpo Forestale dello Stato, attraverso le sue funzioni di vigilanza ambientale, allo scopo di incrementare la repressione degli illeciti anche di natura omissiva, oltre ad una adeguata attività di prevenzione e sensibilizzazione; il Corpo Forestale dello Stato organizza inoltre, in base ai dati sulle aree maggiormente sensibili, forme di vigilanza primaria e privilegiata al fine di operare una consistente forma di prevenzione delle attività criminose. Considerati gli specifici ambiti di competenza e professionalità, nonché la radicata capillarizzazione territoriale, vengono conferiti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco compiti di spegnimento degli incendi oltre a fungere da indispensabile centro di coordinamento dei vari Enti, qualora ne venga richiesto l’intervento. Si riconoscono altresì al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco compiti di prevenzione e sensibilizzazione.

4. Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi e le competenze degli organi dello Stato previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art.2

(Definizione)

1. La definizione di incendio boschivo coincide con quella di cui all’articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 3

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le Regioni approvano di concerto con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Le Regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro tre mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al precedente comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale da operarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

j) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;

k) le esigenze formative e la relativa programmazione;

l) le attività informative;

m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, i piani antincendi boschivi già approvati dalle Regioni, purché conformi con quanto previsto dalla presente legge.

5. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, predispone e coordina tutte le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto, ad eventuale supporto della propria opera, delle strutture operative provinciali, comunali e delle comunità montane.

Art.4

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L’attività di previsione consiste nell’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 comma 3, lettre c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell’attività di previsione l’approntamento dei dispositivi funzionali a supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’articolo 3 comma 3 lettera i), al fine di realizzare una attiva azione di spegnimento.

2. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il potenziale innesco d’incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti . A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le Regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell’articolo 3.

a) Possono altresì, nell’ambito dell’attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

b) Nelle zone a maggiore rischio le Regioni possono attivare apposite convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di giovani, al fine di creare una opportuna rete di punti di avvistamento permanenti, nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, attraverso stanziamenti o forme di incentivazione direttamente ed obbligatoriamente correlate al minor numero di incendi verificatesi ovvero al minor numero di aree percorse dagli incendi stessi.

c) Analogamente possono essere predisposte pattuglie mobili di avvistamento a supporto dei competenti organi istituzionali.

d) Le Regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

e) Le Province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni.

Art. 5.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un’effettiva educazione ambientale, lo Stato e le Regioni promuovono, d’intesa, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le Regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi.

3. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le Regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli Enti locali promuovono, quanto disposto dall’articolo 6 della Legge 20 novembre 2000 n. 353. Analoghi strumenti vengono messi a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono:

a) le attività di ricognizione;

b) sorveglianza, avvistamento, allarme;

c) spegnimento con mezzi da terra

d) spegnimento con mezzi aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile assicura l’efficacia operativa, il potenziamento e all’ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Di concerto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Regioni programmano e contribuiscono alla lotta attiva degli incendi con riferimento al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo .

4. Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, sentito il proprio responsabile delle attività di spegnimento, ha facoltà di richiedere l’intervento di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica, qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco, il cui elenco deve necessariamente essere messo a disposizione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è altresì conferita la funzione di coordinamento di tutte le strutture intervenute, qualora dallo stesso richieste e di gestione di tutte le risorse disponibili, ovvero:

a) delle risorse e dei mezzi obbligatoriamente messi a disposizione da Regioni, Province e comuni.

b) Di risorse, mezzi e personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dello Stato, in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all’autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

c) Dei mezzi aerei di altre Regioni in base ad accordi di programma.

5. Per gli aderenti alle associazioni di volontariato di cui al comma 4 del presente articolo sono previste la gratuità delle prestazioni e l’assenza di fini di lucro.

6. Su richiesta e coordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2.

7. Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco assicura e gestisce il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi.

8. Il personale stagionale utilizzato dalle Regioni per le finalità proprie alla presente legge, deve essere impiegato esclusivamente nelle attività di prevenzione di cui all’articolo 4 comma 2 , pertanto è fatto esplicito divieto alle Regioni di impiegare detto personale nelle operazioni di spegnimento degli incendi, per le cui attività potranno invece avvalersi dell’opera di associazioni di volontariato, che presteranno la propria opera in maniera esclusivamente gratuita, ovvero secondo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo. Le singole Regioni, previa specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere autorizzate in via eccezionale ad elargire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco e di riduzione del numero degli incendi.

9. Al fine di perseguire le finalità contenute nella presente legge, il Governo provvederà al rafforzamento delle dotazioni organiche, dei mezzi e delle strutture formative proprie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art.8

(Aree naturali protette)

1. Per quanto concerne le aree naturali protette, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 8 della Legge 20 novembre 2000, n. 353

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, di concerto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, svolge attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge.

Capo II

(FUNZIONI AMMINISTRATIVE
E SANZIONI)

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni; qualora le zone percorse dal fuoco rivestano una particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica non sarà possibile mutare la destinazione di dette zone. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per quindici anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; per le aree di particolare importanza ambientale, paesaggistica o idrogeologica è fatto divieto assoluto di realizzare alcun edificio, struttura o infrastruttura a qualsiasi fine o utilizzo. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia, tale divieto è innalzato a venti anni nel caso di zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico. Per le aree percorse dal fuoco vanno privilegiati gli interventi di bonifica che favoriscano la rinaturalizzazione spontanea della vegetazione, in luogo di interventi di rimboschimento che possano determinare occasione di speculazione economica legata agli incendi boschivi.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. Nel caso di inadempimento delle disposizioni precedenti, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dal comma 1 sono inaspriti in misura di un anno per ciascuna fattispecie e le Regioni dispongono il commissariamento ad acta del comune inadempiente, assegnando alla provincia competente per territorio il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Alla stessa provincia è contestualmente trasferita la gestione di fondi europei, statali e regionali eventualmente assegnati al comune inadempiente per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi per un tempo pari alla durata del commissariamento ad acta. A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di commissariamento ad acta e nelle more della definizione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, il comune inadempiente è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree percorse dal fuoco, fatto salvo il diritto a rivalersi sul responsabile dell'incendio. Gli oneri del procedimento di commissariamento ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. Ai fini di cui al presente comma, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco trasmettono immediatamente al comune i rilievi effettuati a seguito dell’intervento di spegnimento dell’incendio boschivo. I dati rilevati dal Corpo forestale dello Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono inoltre immediatamente inseriti nelle mappe delle aree percorse dal fuoco, elaborate con l’utilizzo di sistemi di rilevazione satellitare.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 100 euro e non superiore a 200 euro e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L’opera acquisita è in ogni caso demolita, non potendosi in nessun caso adottare la deliberazione consiliare di cui al comma 5 dell’articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.

6. Nelle zone di particolare valore ambientale, paesaggistico o idrogeologico e comunque per le strade o qualsiasi altro accesso che penetrino più profondamente nelle aree boschive verrà limitata o interdetta, ove possibile la circolazione a mezzi privati salve specifiche autorizzazioni.

7. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 15.000 euro. Tali sanzioni sono triplicate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una associazione di volontariato di cui all’articolo 4 comma 2 lettera b ed articolo 7 comma 4.

8. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 7, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

9. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 200 euro e non superiore a 400 euro.

10. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

11. I proprietari di campi e terreni in stato di abbandono o che comunque il cui stato rappresenta rischio di innesco di incendio hanno obbligo di sanare la tale situazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di diffida ad adempiere.

12. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, sarà immediatamente comminata una sanzione pari a 1.500 euro, elevata a 3.000 qualora lo stato del campo o del terreno abbia determinato l’innesco di un incendio.

13. La sanzione di cui al precedente comma 12 viene comminata ai proprietari dei campi o terreni di cui al comma 11 anche in assenza di diffida ad adempiere, in caso di incendio.

14. La sanzione di cui al precedente comma 12, anche in assenza di diffida ad adempiere di cui al comma 11, è innalzata a 15.000 euro nel caso l’incendio abbia messo a rischio zone boschive o zone antropizzate o che comunque abbia rappresentato potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

15. Le sanzioni di cui alla presente legge potranno essere comminate dagli organi di cui all’articolo 1 comma 2 della presente legge.

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